I fondi europei per lo sviluppo urbano sostenibile non possono essere riservati esclusivamente ai gestori pubblici: ecco quanto ha stabilito il Tar Lombardia, con lasentenza del 25 luglio 2017 n. 1671.
Accolto il ricorso di una società privata che lamentava l’esclusione dal bando per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e la diffusione di servizi tecnologici integrati nella regione. I fondi europei per lo sviluppo urbano sostenibile non possono essere riservati esclusivamente ai soggetti pubblici quando la gestione del servizio sia almeno in parte affidata ai privati.
Gli atti impugnati configurerebbero un sistema di incentivi che, proprio in virtù della censurata discriminazione tra operatori pubblici (ammessi al beneficio delle agevolazioni) e privati (esclusi da tali incentivi) proprietari degli impianti, si pone in contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 TFUE. Invero a beneficiare dell’intervento incentivato sarà non soltanto il proprietario pubblico dell’impianto oggetto di riqualificazione, ma anche il gestore dell’impianto stesso. Il vantaggio per il soggetto privato diviene persino diretto nel caso in cui sia prevista l’individuazione dell’aggiudicatario tramite selezione pubblica nell’ambito di un Partenariato Pubblico Privato. Per tale ipotesi, infatti, il Bando prevede diretto beneficiario del contributo erogato per le opere di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione sia “il partner privato che realizza l’intervento”.
Sulla base delle disposizioni del bando oggetto di gravame la ricorrente non rientra tra i soggetti beneficiari dei contributi, e quindi tra coloro che hanno titolo alla partecipazione alla procedura. Ritenere che la ricorrente avesse l’onere di presentare comunque la domanda – destinata de plano ad essere dichiarata inammissibile – implica un ingiustificato aggravamento procedurale. Tale (inutile) adempimento inoltre non può avere alcun riflesso sulla procedibilità del ricorso, con il quale è censurata l’intera impostazione della procedura nella misura in cui individua quali soggetti beneficiari i soli Comuni, escludendo i proprietari privati gestori degli impianti di illuminazione pubblica. Il petitum sostanziale è l’annullamento del bando, non rilevando, sotto il profilo delle condizioni dell’azione, alcuna manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura, che vede la ricorrente esclusa ab initio e della cui indizione la ricorrente stessa chiede l’annullamento.
In allegato il testo completo della Sentenza.