L’illecito professionale negli Appalti va dimostrato con mezzi adeguati: questa la decisione del Tar Toscana, Sez. II, con la Sentenza del 16/11/2021, n.1495.
Nel caso in esame l’Impresa viene esclusa dalla gara per una serie di precedenti che potrebbero rientrare astrattamente in una delle fattispecie escludenti di cui all’articolo 80 comma 5 lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ma la stazione appaltante, pur indicando alcune circostanze fattuali nel verbale, non le ha qualificate.
La stazione appaltante avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali le condotte rilevate avrebbero assunto la valenza di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità dell’impresa.
Illecito professionale negli Appalti: va dimostrato con mezzi adeguati
L’articolo 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 in tema di illecito professionale onera la stazione appaltante a dimostrare, con mezzi adeguati, l’incidenza dei fatti riportabili a tale categoria sull’integrità o affidabilità del concorrente.
La categoria dell’illecito professionale è aperta e astratta, nel senso che qualunque fatto è suscettibile di integrarlo laddove, ragionevolmente, sia tale da incidere sull’affidabilità dell’offerente in ordine alla corretta esecuzione del contratto da affidare.
Ad una maggiore estensione, potenzialmente indefinita, della categoria fa da contraltare l’onere motivazionale posto in capo alla stazione appaltante, la quale deve valutare i fatti relativi al singolo concorrente che siano suscettibili di integrare l’illecito professionale e motivare in relazione alla loro incidenza sull’integrità e l’affidabilità del medesimo.
In giurisprudenza si è quindi consolidato il principio secondo cui “nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore” (da ultimo, C.d.S. V, 27 ottobre 2021 n. 7223).
La comminatoria dell’esclusione deve essere rigorosamente ancorata ad una motivazione congrua e ragionevole.
Il testo completo della Sentenza
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it