Un’operazione economica isolata compiuta da una società non può valere da sola a dare consistenza imprenditoriale capace di giustificare l’inerenza all’attività svolta.
“Sono indeducibili i costi sostenuti per la gestione dell’immobile destinato esclusivamente al godimento personale dei soci e degli amministratori in forza di un regolare contratto di locazione”.
È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 3746 del 25 febbraio 2015.
Evoluzione processuale della vicenda
L’Agenzia delle Entrate, a seguito della constatazione che le operazioni attive della società, negli undici anni di attività, si erano estrinsecate unicamente nella locazione di un immobile e senza personale dipendente, emetteva avvisi di accertamento con i quali disconosceva i costi illegittimamente dedotti, per materie prime, servizi, ristrutturazione, acquisti di oggetti di arte e di antiquariato, relativi al predetto immobile, in quanto non strumentali all’attività sociale, ma destinati esclusivamente al godimento personale degli unici due soci legati dal vincolo di coniugio.
La parte contribuente impugnava gli avvisi di accertamento dinnanzi la Commissione tributaria provinciale, ottenendo sentenza favorevole.
L’amministrazione finanziaria ricorreva dinnanzi alla Ctr competente la quale, rilevato che l’oggetto sociale comprendeva anche l’acquisto di immobili, ricostruzione e riadattamento, affitto e gestione, ha ritenuto che la società avesse svolto le attività, previste dal suo oggetto, senza infrangere alcuna disposizione normativa, in quanto l’attività sociale ben poteva limitarsi all’acquisto e gestione di un solo immobile, dato che nessuna norma impone che debbano attuarsi tutte le attività previste dall’oggetto sociale e che nulla vieta che la locazione dell’immobile venga effettuata ai due soci con regolare contratto.
Contro la sentenza della Ctr l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
Pronuncia della Cassazione
La ricorrente contesta l’insufficiente motivazione della sentenza che, in ordine alla deducibilità dei costi, non considerava i numerosi elementi fattuali offerti dall’ufficio in ordine alla reale attività di mero godimento svolta dalla società, costituita senza valide ragioni economiche, se non per vantaggi fiscali, e in ordine all’inerenza di ciascuno dei costi portati in detrazione.
La Corte di cassazione, già con le sentenze 10532/2006 e 7344/2011, in tema di abuso del diritto, ha affermato che un’operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, di per sé sola non può valere a dare consistenza imprenditoriale, capace di giustificare l’inerenza dell’operazione passiva all’attività svolta, salvo che la società dimostri che l’operazione, apparentemente singola, non sia isolata ma inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, anche solo in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore.
Successivamente, con sentenze 4157/2013 e 1859/2014, la Suprema corte ha, inoltre, specificato la necessità che risulti comprovato, da parte del contribuente, sul quale incombe il relativo onere (come da consolidato orientamento in materia di esistenza di fatti che danno luogo a esenzione, deduzioni di costi o detrazione di imposta), l’intento di finalizzare l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile all’espletamento dell’attività economica realizzata.
Nella pronuncia in commento, la Suprema corte, tenendo conto di quelle sopra riportate, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riafferma e consolida il principio secondo il quale “un’operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, non diretta al mercato, quand’anche l’atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazioni di immobili, di per sé sola non può valere a dare consistenza imprenditoriale, capace di giustificare l’inerenza dell’operazione passiva all’attività svolta, salvo che la società dimostri o che l’operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale, oppure che essa s’inserisca in un’attività immobiliare vera e propria, così che – in ambedue i casi – sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore”.