I beni paesaggistici in Italia sono oggetto di tutela e valorizzazione al pari di quelli storico- artistici, secondo quanto stabilito dal nostro ordinamento.


La parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio fornisce una definizione precisa di paesaggio, come recita il comma 1 dell’art. 131: Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Il comma 2 introduce poi il concetto di tutela del paesaggio, relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

Nel comma 5 viene inserita anche la previsione dell’attività di valorizzazione, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a promuovere: La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura.
A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

Disciplina della tutela e valorizzazione

Per paesaggio si intende dunque una parte omogenea del territorio i cui peculiari caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle specifiche interrelazioni; tutela e valorizzazione sono dirette alla salvaguardia dei valori che il paesaggio esprime quali manifestazioni percepibili della nostra identità.

Secondo quanto stabilisce il legislatore, i beni paesaggistici sono qualificati in diverse categorie, soggette a tutela:

  • le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  • le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  • le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
  • le aree tutelate per legge (territori costieri, ghiacciai, montagne, parchi e riserve nazionali e regionali, ecc.);
  • gli immobili e le aree comunque sottoposte alla tutela dei piani paesaggistici.

Il Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico – SITAP

Il Ministero, attraverso un lungo lavoro di analisi, ha elaborato un censimento del territorio, mettendo a punto un sistema informativo degli elementi ambientali, al fine di diffondere la consapevolezza dei valori paesistici e favorire la valorizzazione del paesaggio.

Il SITAP nasce nel 1996 quale erede del sistema realizzato nell’ambito del progetto ATLAS – Atlante dei beni ambientali e paesaggistici-  alla fine degli anni ’80.
Contiene attualmente le perimetrazioni georiferite e le informazioni identificative e descrittive dei vincoli paesaggistici, emanati ai sensi della precedente legislazione in materia (L. n. 77/1922 e L. n. 1497/1939) e delle successive disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004.

L’interfaccia web del SITAP è articolata in un’area pubblica e un’area riservata. L’area pubblica mette a disposizione funzionalità di consultazione e ricerca fisse, rivolte a tutta l’utenza non autenticata, mentre l’area riservata è dedicata ai soli operatori del Ministero.

Archiviazione digitale Beni Culturali: la Digital Library e il Piano Nazionale.

Il ruolo delle Regioni: la pianificazione paesaggistica

Le regioni svolgono i compiti loro affidati in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio sottoponendo l’uso del territorio ad una specifica regolamentazione.
Ciò avviene mediante l’approvazione di piani paesaggistici o urbanistico- territoriali, riguardanti l’intero territorio regionale.

Il piano definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela e gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

Ultime novità normative: la sentenza della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 164/2021 depositata il 22 luglio, stabilisce che le Regioni non possono pianificare lo sviluppo del proprio territorio con scelte di carattere urbanistico non rispettose dei vincoli posti dallo Stato a tutela dei beni paesaggistici.

Nel comunicato stampa della Consulta si evidenzia che lo “Stato può adottare la dichiarazione di interesse paesaggistico di un bene anche quando la Regione sia contraria.
La tutela di questi beni risponde infatti a una “logica incrementale”, che consente alle Regioni di allargarne l’ambito ma non di ridurlo, neppure per mezzo dei piani paesaggistici di competenza regionale, da redigere d’intesa con lo Stato”.

Si risolve così un conflitto proposto dalla regione Veneto contro la decisione dello Stato di riconoscere l’interesse paesaggistico della valle alpina del Comelico, che comprende diversi comuni dell’Alto Cadore.

“La Corte ha riconosciuto che neppure la circostanza che il piano paesaggistico della Regione sia in corso di approvazione può privare lo Stato del proprio potere di indicare i beni da tutelare. Essi dovranno perciò essere inseriti nel piano regionale senza modifiche”.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it