assegno divorzileVediamo cos’è l’assegno divorzile, come si calcola il valore e quando può essere modificato: la guida completa.


In caso di divorzio, uno dei due partner può avere diritto ad un contributo economico, sia periodico che una tantum, se non ha mezzi di sostentamento adeguati o se non se li può procurare.

Si tratta del cosiddetto assegno divorzile: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Assegno divorzile: cos’è

L’assegno divorzile consiste in un contributo economico che uno dei due coniugi deve corrispondere, periodicamente o una tantum, all’altro coniuge, dopo il divorzio.

Facciamo riferimento all’art.5 comma 6 della Legge sul Divorzio, che stabilisce che il Tribunale, mediante la sentenza con cui dispone lo scioglimento del matrimonio, può stabilire anche l’obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente, a favore dell’altro, un assegno, se quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Nel comma 8, si dice che l’assegno può essere corrisposto anche una tantum, ovvero in un’unica soluzione, invece di corrisponderlo in maniera periodica.
In questo secondo caso, non sarà possibile richiede altre somme in futuro.

Assegno divorzile: come si assegna

Per procedere con l’assegno divorzile, il Tribunale deve seguire i seguenti passaggi:

  • Comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei due coniugi;
  • Verificare se il richiedente è veramente privo dei “mezzi adeguati” o comunque se è impossibilitato a procurarseli, per ragioni oggettive;
  • Accertarsi delle cause della sperequazione tra i coniugi.

Il tribunale, perciò, dovrà procedere con un’indagine su

  • Il contributo dell’assegno;
  • Il nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio, verificando se il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali, per contribuire alla cura della famiglia;
  • Le condizioni personali del richiedente, ovvero età, stato di salute, capacità lavorativa, etc.;
  • La durata del vincolo matrimoniale.

assegno divorzileAssegno divorzile: come viene calcolato l’importo

L’importo dell’assegno divorzile viene quantificato tenendo conto delle tre funzioni dell’assegno: assistenziale, compensativa e perequativa.

Non basterà, infatti, che l’assegno sia abbastanza per il raggiungimento di un’autosufficienza economica “astratta”, ma andrà fatta una verifica in concreto sul livello reddituale, adeguato al richiedente.

Il contributo può variare per “giustificati motivi”, come la perdita definitiva del posto di lavoro del coniuge che versa l’assegno o l’ottenimento di un contratto stabile da parte del beneficiario.
La revisione avviene se c’è stato un mutamento delle condizioni di fatto.

Assegno divorzile: quando viene revocato

Secondo il comma 10 dell’art.5 della Legge 898/1970, il diritto all’assegno divorzile cessa se il coniuge ricevente si sposa di nuovo.

Tuttavia, alcune recenti sentenze hanno previsto la perdita dell’assegno anche in caso di nuova convivenza, poiché si tratta di un nuovo progetto di vita. In questo caso, il coniuge beneficiario non può continuare a pretendere il pagamento dell’assegno.

Nella sentenza Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/12/2020, n. 28995, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione per stabilire se, instaurata la convivenza di fatto stabile e duratura, il diritto dell’ex coniuge si estingua automaticamente, senza la necessità di un vaglio sulla persistenza delle finalità dell’assegno.

L’alternativa è che il Tribunale debba valutare la persistenza della funzione compensativa dell’assegno, in ragione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, anche eventualmente rimodulando l’importo dell’assegno in ragione del nuovo assetto familiare del richiedente.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it