Pasta

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (16 e 17 agosto 2017) i due decreti interministeriali che introducono l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai Ministri Maurizio Martina (Politiche agricole alimentari e forestali) e Carlo Calenda (Sviluppo economico).


 

I provvedimenti avviano la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, come già in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Quindi l’obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.

 

Cosa prevedono i decreti

Grano/pasta

Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

 

 

  1. Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  2. Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

 

 

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

 

Riso

 

 

Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati:

 

 

  1. “Paese di coltivazione del riso”;
  2. “Paese di lavorazione”;
  3. “Paese di confezionamento”.

 

 

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.