Gomme da neve – “Dal 15 maggio 2014 sono obbligatorie le gomme estive altrimenti si paga una multa da 419 a 1.682 euro”. La notizia, che sta rimbalzando in questi giorni, è imprecisa perché non c’è nessun obbligo a montare le gomme estive.
Gomme da neve. Dal 16 aprile non è più obbligatorio circolare con gli pneumatici invernali o le catene da neve a bordo (salvo specifiche condizioni meteo) e a generare confusione è stata la circolare del MIT che, se letta a metà, non informa nel modo giusto.
Gomme da neve: come evitare le multe fino a 1.682 €?
Il MIT ha spiegato, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, che dal 15 maggio non è consentito viaggiare con pneumatici di tipo M+S con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione:
- pena una sanzione da 419 a 1.682 euro,
- il ritiro della carta di circolazione
- l’invio in revisione del veicolo.
Questa sanzione quindi riguarda solo chi ha questo tipo di gomme e non tutti gli automobilisti.
Dal 15 aprile al 15 maggio il Ministero ha concesso una deroga a chi monta pneumatici di tipo M+S con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione perché sono emerse difficoltà nell’adeguamento alla normativa. La circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione sarà di nuovo consentita dal 15 novembre, quando torneranno in vigore le ordinanze che obbligano a montare le gomme invernali o ad avere le catene da neve a bordo.
Quindi si precisa che “l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”.
Fonte: CGIA Mestre