cococoUna norma nel decreto legislativo sul riordino dei contratti prevede la sostanziale soppressione delle collaborazioni a progetto aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo.

 

Il testo del Dlgs sul riordino dei contratti, dopo il passaggio alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, per l’acquisizione dei relativi pareri, conferma il giro di vite sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa: tali rapporti, prevede il testo del decreto che il Governo varerà nel Cdm della settimana prossima, a decorrere dal 1° gennaio 2016, saranno inquadrati ope legis come rapporti di lavoro dipendente, «qualora la collaborazione consista, in concreto, in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro».

 

Dal 1° gennaio 2016 sarà dunque molto piu’ difficile ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto) dato che tali prestazioni hanno spesso, per loro natura, quel carattere di “personalità” e “ripetitività” che potrà facilmente portare alla conversione del rapporto, innanzi ad un giudice, in lavoro subordinato.

 

Il provvedimento però non sopprime a ben vedere la collaborazione autonoma avente per oggetto un servizio a carattere continuativo (ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile). Le collaborazioni autonome “genuine” quindi potranno in teoria continuare ad essere stipulate anche se è chiaro che il ricorso a questa forma di lavoro sarà inibita dal timore di un contenzioso indotto dalla immanente, inevitabile, coordinazione tra collaboratore e committente, nonché dall’inevitabile carattere ripetitivo (o ravvisabile come tale da un giudice) dell’attività oggetto della prestazione contrattuale.

 

Le eccezioni. Le collaborazioni coordinate e continuative resteranno però in 4 casi appositamente previsti nella bozza di decreto: 1) se sono disciplinate da accordi collettivi stipulati con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 2) se si tratta di prestazioni intellettuali svolte da professionisti iscritti ad albi professionali; 3) se si tratta di prestazioni erogate da sindaci o componenti dei collegi o organi di controllo delle società; 4) per i lavoratori impiegati presso le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

 

Il periodo transitorio. Resteranno comunque valide le collaborazioni già attivate prima dell’entrata in vigore del provvedimento (anche se resta da comprendere la disciplina applicabile durante il periodo che va dall’entrata in vigore del decreto e il 1° gennaio 2016).  Si prevede inoltre una sanatoria, a partire dal 1° gennaio 2016, per i datori di lavoro privati che stabilizzano: questi potranno infatti assumere con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti già titolari (con i medesimi datori) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o i soggetti titolari di partita IVA, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.

 

Pubbliche Amministrazioni. Una particolare deroga è concessa anche per le pubbliche amministrazioni. Le collaborazioni coordinate e continuative potranno continuare ad essere utilizzate nel settore pubblico, in attesa che arrivi in porto la riforma della pubblica amministrazione all’esame del Senato, sino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 saranno vietate, parimenti a quanto accade nel settore privato, quelle «continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità organizzate dal committente».