Anche l’enciclopedia online tra le più famose della Rete, Wikipedia, deve rispettare le regole sul giornalismo e la manifestazione del pensiero e il GDPR: ecco cosa ha stabilito il Garante della Privacy.


Il trattamento di dati personali effettuato da Wikipedia ricade sotto il GDPR e ai contenuti pubblicati si applicano le norme sull’attività giornalistica e la manifestazione del pensiero.

È quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, dopo il reclamo di un interessato che non aveva visto soddisfatta la richiesta di cancellazione di un articolo biografico, relativo a una vicenda giudiziaria, da parte di Wikipedia Foundation, la no-profit Usa creatrice del progetto dell’enciclopedia on line.

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato negli articoli, la Fondazione, che non ha stabilimento in Europa, ritiene che Wikipedia non offra un servizio agli utenti nella Ue e di non essere quindi vincolata al rispetto del Regolamento generale sulla protezione dati: l’enciclopedia sarebbe solo un “host neutrale” che “ospita” i contenuti inseriti dalla comunità di volontari.

Il GDPR è valido anche per Wikipedia: lo sostiene il Garante della Privacy

In realtà, Wikipedia non solo offre un servizio di informazione su una grande varietà di argomenti, ma lo rivolge anche al mercato europeo, come dimostrano la costante azione di indirizzo e verifica degli standard qualitativi dei contenuti rivolti dalla Fondazione alla comunità e la creazione di versioni del sito dedicate agli utenti di uno o più Stati membri. Si realizza così – spiega il Garante – quel requisito di intenzionalità nell’offerta di servizi che permette di applicare il GDPR a un titolare del trattamento stabilito in un Paese terzo e senza stabilimento nella Ue.

Chiarito l’ambito di applicazione, l’Autorità ha respinto l’istanza di cancellazione dell’interessato, perché il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche, anche senza consenso, è lecito se rispetta i diritti e la dignità delle persone e il principio dell’essenzialità dell’informazione. Allo stesso modo, è lecita anche la permanenza dell’articolo nell’archivio dell’enciclopedia on line: gli archivi di siti e giornali, anche cartacei, rivestono infatti una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi.

Il Garante ha tuttavia disposto la deindicizzazione dell’articolo. La presenza on line della pagina vanificherebbe infatti il beneficio del limite della conoscibilità posto alle condanne inferiori ai due anni, che non sono inserite nel casellario giudiziario, mentre nel frattempo è venuto a scemare l’interesse pubblico per la vicenda.

Il testo del parere del Garante

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it