GDPR 2018: il Garante privacy ha espresso un parere favorevole, ma condizigdpr-2018-garante-della-privacyonato, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.


La normativa inserita all’interno del D.Lgs. n. 196/2003 dovrà così essere uniformata a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 non per uno specifico obbligo ma perché è intenzione del Governo evitare un completo stravolgimento della normativa, aiutando in tal modo gli operatori del settore.

 

Ad esempio, sulla Conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico: tale disposizione ha prolungato fino a 72 mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, “al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell’accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

 

La conferma della predetta deroga determina rilevanti criticità – come già segnalato nel parere del 22 febbraio 2018 reso sullo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 – in ordine al rispetto del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e limitazioni del diritto alla protezione dei dati dei cittadini, affermato dalla Corte di giustizia Ue con le sentenze Digital Rights Ireland (resa in data 8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12,) e Tele2 e Watson (resa il 21 dicembre 2016, nelle cause riunite C 203/15 e C 698/15).

 

Sugli illeciti amministrativi, questo è il parere del Garante:

 

“In ordine all’elemento soggettivo del delitto di trattamento illecito di dati, di cui al novellato articolo 167 del Codice, si valuti l’opportunità di considerare, quale oggetto alternativo del dolo specifico anche il nocumento, in ragione dell’esigenza di presidiare con la sanzione penale condotte connotate da un simile disvalore, anche quando sorrette dal dolo di danno e non solo da quello di profitto. Tale modifica consentirebbe inoltre di assicurare una maggiore continuità normativa con la fattispecie vigente e di evitare gli effetti (anche sui processi in corso) dell’abolitio criminis che si dovesse ravvisare, in parte qua, per effetto della novellazione proposta.

 

In relazione alla disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 167- pur comprendendone la ratio, volta a garantire maggiore conformità al principio del ne bis in idem – si rileva la parziale difformità rispetto alla norma di cui all’art. 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, che limita l’esazione della pena pecuniaria “alla parte eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa”; circostanza che non ricorre nella disposizione in esame.

 

In relazione alle fattispecie di reato introdotte all’articolo 167-bis del Codice, la previsione del titolare e del responsabile del trattamento, nonché del soggetto designato a norma dell’articolo 2-terdecies, quali unici soggetti attivi del reato, solleva perplessità in ragione della mancata considerazione delle persone suscettibili di operare quali autorizzate al trattamento.

 

Si valuti, pertanto, l’opportunità di definire il novero dei soggetti attivi – analogamente a quanto disposto per le altre fattispecie, anche in sede di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 – con il termine generale “chiunque”.

 

Si valuti, inoltre, in analogia con quanto osservato in relazione all’art. 167, di considerare, quale oggetto alternativo del dolo specifico anche il nocumento, in ragione dell’opportunità di assistere con la sanzione penale condotte connotate da un simile disvalore anche quando sorrette dal dolo di danno e non solo da quello di profitto. Nella fattispecie di cui all’articolo 167, del resto, il nocumento, ancorché non ricompreso nell’ambito del dolo specifico (come pure auspicato), è comunque oggetto del dolo diretto del soggetto attivo, essendo configurato come elemento costitutivo del reato. Pertanto, agli articoli 167-bis e 167-ter, comma 1, dopo le parole “al fine di trarre profitto per sé o per altri” si suggerisce di aggiungere le parole “ovvero al fine di arrecare danno all’interessato”.

 

In allegato il testo completo del parere del Garante della Privacy.