Avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice dei contratti pubblici. In Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10) il Decreto Legislativo n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Gli effetti derivanti dall’entrata in vigore del nuovo Codice sono dati dall’approvazione di poco meno di 50 decreti attuativi.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
All’articolo 217 relativo alle abrogazioni è stato inserito il comma 2 in cui è precisato che “Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono abrogate con effetto dalla data di adozione degli atti attuativi di cui al presente codice, che operano, in ogni caso, la ricognizione delle disposizioni che si intendono abrogare. Per le disposizioni che non formano oggetto della ricognizione, gli effetti abrogativi decorrono dalla data del 31 dicembre 2016, ove non incompatibili con il presente codice e ove non intervengano, anteriormente a tale data, ulteriori linee guida dell’ ANAC attuative dal presente codice, ancorché non previste”. I cardini della riforma sono la buona progettazione, i tempi certi per la realizzazione delle opere e l’aggiudicazione dei lavori facendo attenzione alla qualità delle proposte. Soluzioni che in generale soddisfano gli operatori del settore, ma che hanno suscitato anche qualche critica. Le associazioni Acta, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni denunciano la discriminazione di professionisti, lavoratori autonomi e freelance. “Lo Statuto del lavoro autonomo – hanno dichiarato in un comunicato – è esplicitamente diretto a favorire l’accesso agli appalti di tutti i professionisti autonomi”. Secondo il comma 1 dell’articolo 7 dello statuto, le Amministrazioni Pubbliche devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi alle gare fornendo loro le informazioni attraverso l’attivazione di sportelli preposti. “Tuttavia il nuovo codice appalti – si legge nel comunicato – fa riferimento alle micro e alle piccole imprese, cioè soggetti iscritti alla Camera di Commercio, ma non ai professionisti autonomi e freelance.
Il nuovo sistema è incentrato sulla qualità e consente di eliminare la causa principale del lievitare dei costi delle opere pubbliche, rappresentata da gare su progettazioni preliminari. Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.
Numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e potenziamento del ruolo dell’ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti. La versione definitiva del d.lgs. non contiene le modifiche richieste del Parlamento e del Consiglio di Stato relative alla opportunità di rendere obbligatorie, per gli appalti sopra i 150mila euro, le gare precedute da un bando e, con grande sorpresa, resta la possibilità di affidare gli appalti fino a un milione con una procedura negoziata senza bando.
Viene disciplinato nel Codice per la prima volta l’istituto del “Partenariato pubblico privato” (PPP) come disciplina generale autonoma e a sé stante, quale forma di sinergia tra i poteri pubblici e i privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione delle infrastrutture o dei servizi pubblici, affinché l’amministrazione possa disporre di maggiori risorse e acquisire soluzioni innovative. Il Codice non prevede deroghe all’applicazione delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, ad eccezione dei settori esclusi esplicitamente dalla direttiva e dei casi di somma urgenza e di protezione civile, nei quali si prevede che si possa disporre l’immediata esecuzione dei lavori o dei servizi necessari euro per rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità entro limiti stabiliti.