Gare telematiche Pubblica Amministrazione, quali novità sono state introdotte? Dal 18 ottobre 2018 è scattato l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione.
La direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, all’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” stabilisce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara.
È una direttiva molto innovativa. Motiva l’introduzione dei mezzi elettronici di comunicazione come strumento in grado di accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto.
La Direttiva invita, quindi, gli Stati membri a provvedere affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e imprese siano eseguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici, che garantiscono l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.
Questo perché i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto.
Si può aumentare enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno.
L’’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica vale in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione per via elettronica delle offerte.
Quali cambiamenti intervengono per le PA?
Il D.Lgs. 50/2016 , Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore 19 aprile 2016, dà disposizioni specifiche in merito al recepimento delle direttive europee e introduce le azioni necessarie a regolamentare le procedure in ambito e-procurement.
Il decreto recepisce con l’art. 40 l’obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza, mentre ne rinvia l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 40 il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare.
Riguardo il Documento unico di Gara Europea, è possibile utilizzare formati digitali non strutturati, come ad esempio il formato pdf in conformità con le previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il “Considerando 52″ introduce l’obbligo di trasmissione di bandi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara. Trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, vi è l’obbligo della comunicazione solo tramite strumenti elettronici. Riguarda tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione sempre per via elettronica delle offerte.
Con l’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, viene ribadito l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e vengono descritte le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere.
Il comma 5 chiarisce che non può intendersi come comunicazioni l’invio per posta elettronica certificata, perché non ne garantisce la riservatezza:
“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
Le eccezioni all’uso delle comunicazioni elettroniche
Secondo il Nuovo Codice degli Appalti, in base a quanto stabilisce l’art. 52 comma 1, sono previste importanti deroghe all’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche:
- nel caso di appalti specialistici, se si deve lavorare con dispositivi o formati di file che non sono gestiti da applicativi comunemente disponibili;
- se i programmi non sono aperti o generalmente disponibili e sono protetti da licenza di proprietà esclusiva;
- quando l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente in dotazione alle stazioni appaltanti;
- se i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
- per l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici.