A stabilirlo il Tar della Campania: all’interno delle gare telematiche niente esclusione per l’Impresa che non appone la firma digitale, basta il soccorso istruttorio a sanare l’omissione.
Nel caso esaminato dai giudici amministrativi un ente appaltante aveva avviato una procedura aperta telematica per affidare i lavori di adeguamento ed efficientamento della rete fognaria di un comune, con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
A seguito dell’aggiudicazione il concorrente secondo classificato impugnava il relativo provvedimento davanti al giudice amministrativo.
Tra i motivi di ricorso uno di questi contestava la mancata apposizione da parte dell’aggiudicatario della firma digitale sull’offerta tecnica.
Gare telematiche, anche senza firma digitale niente esclusione
È importante notare che il timbro evidenzia che il tecnico ha l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo professionale, come richiesto dalle norme.
Da ciò si deduce che la proposta tecnica è riconducibile al professionista abilitato, che ne è il responsabile, in quanto la sua firma rappresenta una garanzia della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte.
Secondo la giurisprudenza l’assenza assoluta della firma del tecnico rende invalida l’offerta del concorrente e giustifica l’esclusione, in accordo con un principio consolidato nella giurisprudenza. In altre parole, la specifica prescrizione (“mediante firma digitale”) sembra riferirsi solo al soggetto indicato dopo la particella congiuntiva “e” (cioè, al legale rappresentante del concorrente o al suo procuratore).
Tuttavia secondo i giudici nelle procedure svolte tramite piattaforme telematiche, l’identità dell’offerta non è incerta grazie alla tracciabilità dei dati e delle fasi della procedura, garantendo segretezza e inviolabilità delle offerte.
Pertanto, una precedente decisione dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha sostenuto che l’assenza della firma digitale può essere sanata attraverso un subprocedimento di soccorso istruttorio, a condizione che l’offerta sia chiaramente riconducibile a un determinato concorrente sulla base di altri elementi acquisiti dalla documentazione.
Il testo completo della Sentenza
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it