recupero-crediti (1)Dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato arrivano alcune importanti direttive in ordine all’affidamento del servizio di recupero stragiudiziale di crediti scaduti, dopo il vaglio dei bandi di gara emessi da vari enti locali nel periodo dal 2010 al 2016.


I bandi di gara esaminati prevedono, tra i requisiti di ammissione la “iscrizione in corso di validità all’UNIREC – Unione Nazionale delle imprese di recupero, gestione e informazione del credito”. La necessità che i soggetti partecipanti alla gara siano in possesso del requisito dell’iscrizione a un’associazione di diritto privato (UNIREC) pone delle criticità di natura concorrenziale. Su un piano generale, si evidenzia innanzitutto che i requisiti di accesso alla gara dovrebbero essere tali da delineare per le imprese presenti nel settore maggiori opportunità di partecipazione e non dovrebbero, invece, produrre l’effetto di limitarla mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi.

 

Si rileva che le stazioni appaltanti non dovrebbero richiedere alle imprese concorrenti, ai fini della prova della sussistenza dell’idoneità professionale a svolgere i servizi da affidare, l’obbligo di attestare l’iscrizione ad albi o associazioni di diritto privato che svolgano funzioni prive di rilevanza pubblicistica. La previsione del suddetto requisito risulta, infatti, ingiustificatamente restrittivo della concorrenza in quanto idonea a ridurre le possibilità di partecipazione delle imprese senza che al contempo lo stesso aggiunga alcun elemento qualitativo alla selezione.

 

Si richiama inoltre la necessità di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, non limitando la presentazione di offerte mediante la previsione di requisiti di capacità professionale che risultano ultronei sia rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge nazionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), sia a quelli a tal fine esigibili dalle imprese estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi (art. 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

 

Si rileva, infine, che richiedere ai concorrenti l’iscrizione a una specifica associazione di diritto privato alla quale non è demandato ex lege lo svolgimento di alcuna funzione di rilievo pubblicistico nell’ambito del settore della tutela del credito, appare suscettibile di porsi in contrasto anche con le norme primarie dell’Unione Europea in quanto idonea a limitare la libera circolazione dei servizi all’interno del mercato unico da parte delle imprese di altri Stati membri che svolgano l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti in regime di libera prestazione.

 

 

In allegato il testo completo del parere dell’Antitrust.