La sentenza del Tar Umbria, Perugia, sezione I, n. 422/2017 risolve una delicata situazione determinata dallo smarrimento della documentazione amministrativa prodotta dall’aggiudicataria ma la cui avvenuta produzione – in sede di gara – risultava “certificato” e comprovato dal verbale della commissione.
Secondo i giudici amministrativi il successivo smarrimento della documentazione di gara denunciato il 14 marzo 2017 può scalfire lo speciale valore probatorio assunto dal verbale in ordine al riscontro della documentazione presentata dai concorrenti, riscontro appunto sufficientemente puntuale anche in ordine alla presentazione da parte della controinteressata di tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis anche in riferimento all’utilizzo dell’ avvalimento per la qualificazione alla gara.
Quanto al contenuto dei verbali di gara, infatti, per giurisprudenza consolidata secondo il principio di ragionevolezza il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell’azione procedimentale, ma deve riportarne gli aspetti salienti e significativi, a meno che le lacune non riguardino la conoscenza di aspetti indispensabili per la verifica della correttezza dell’attività espletata (ex multis T.A.R. Campania – Salerno sez. I, 30 novembre 2010, n. 12795; Consiglio di Stato sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1575).
Ciò è tanto più vero per i verbali delle sedute di gara di procedure di affidamento di tipo aperto, caratterizzate come nella fattispecie dalla partecipazione di un numero assai ampio di operatori economici (ben 265) in cui non è esigibile un grado di analiticità delle operazioni compiute maggiore di quello osservato dal seggio regionale, minandosi altrimenti le esigenze di celerità e concentrazione che caratterizzano il procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2016, n. 3580; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 gennaio 2013, n. 78).
Come è stato osservato in giurisprudenza, in caso di contrasto tra le dichiarazioni contenute nei verbali della commissione e la documentazione effettivamente reperita a gara espletata deve essere privilegiato il valore probatorio assunto dai predetti verbali in ordine al riscontro della completezza della documentazione presentata dai concorrenti (Consiglio di Stato sez. VI 2 maggio 2011, n. 2579; id. sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4593).
In allegato il testo completo della Sentenza.