Non si può estromettere l’impresa dalla gara per i lavori di progettazione soltanto perché la busta con la sua offerta non risulta controfirmata. Costituisce un aggravamento del procedimento di gara per l’affidamento di un appalto pubblico richiedere la controfirma sui lembi di chiusura della busta contenente l’istanza: trattasi, infatti, di adempimento che non riveste particolare utilità nel corretto svolgimento della pubblica selezione e che dunque si pone in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nonché del divieto di inutile aggravamento del procedimento. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. I, sentenza 19 aprile 2016, n. 1031.
Questo capovolge la decisione numero 2946 del 4 giugno 2007 del Consiglio di Stato relativamente alla riflessione sulla modalità di chiusura del plico contenente le offerte ed in particolar modo sulla necessità o meno di sigillare anche i lembi di chiusura preincollati dal fabbricante delle buste. Nel caso di specie il bando richiedeva espressamente che la busta sia “a pena di esclusione, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.”
Per “lembo di chiusura” di una busta deve intendersi il lembo aperto costituente l’imboccatura della busta stessa e soggetto ad operazione di chiusura a sé stante, sicché è sufficiente che l’adempimento formale imposto al concorrente venga limitato al lembo della busta che viene chiuso da chi la utilizza, con esclusione dei lembi preincollati dal fabbricante.
La stazione appaltante deve indicare le modalità di sigillatura sia della busta principale (cosiddetta busta esterna ) e sia di quelle interne contenenti i documenti di rito prescritti dal bando e l’offerta economica. Il richiesto sigillo della busta coincide con un interesse essenziale della stazione appaltante, per il regolare svolgimento del procedimento di evidenza pubblica, in quanto fornisce una maggiore garanzia nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto.
Causa di esclusione può essere, ad esempio, se è trasparente la busta che contiene l’offerta di chi poi si è aggiudicato l’appalto pubblico, come in una sentenza del Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna dove un’amministrazione comunale si è vista annullare parzialmente l’aggiudicazione dell’opera.
Nel caso di busta non controfirmata, invece, non vi è causa di esclusione. Infatti, non riveste particolare utilità nel corretto svolgimento della pubblica selezione e dunque non si pone in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.