Il Tar Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 16/2017, si è espresso sui casi in cui l’accesso agli atti può essere aperto all’Impresa.
Secondo il TAR, infatti, nel procedimento di accesso agli atti non spetta all’amministrazione valutare la fondatezza o meno delle ragioni di tutela che l’interessato intende perseguire, bastando la dimostrazione di un interesse personale e diretto alla conoscenza dei provvedimenti richiesti.
Questo il principio affermato dal Tar Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 16/2017, che accoglie il ricorso di una società avverso la gara indetta da un Comune. Con atto ritualmente notificato e depositato, la società ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo la condanna dell’Amministrazione intimata alla consegna dei documenti richiesti con l’istanza di accesso presentata dalla medesima società.
La società ricorrente ha manifestato di essere società operante in un settore turistico analogo a quello degli stabilimenti balneari e, quindi, potenzialmente concorrente con l’attività della società controinteressata. A tale titolo ha, in precedenza, chiesto l’accesso agli atti relativi alla concessione rilasciata alla medesima controinteressata e l’Amministrazione comunale ha consentito l’accesso. La nuova richiesta di accesso riguarda anch’essa documenti posti a base della concessione e attinenti al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti al concessionario in base all’art. 38 del codice dei contratti. Si tratta di documenti acquisiti nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica espletata dalla P.A. che è stata resa conoscibile all’interno del medesimo procedimento di selezione. La circostanza che la ricorrente non abbia partecipato in concorrenza alla selezione non può costituire motivo ostativo all’accesso alla documentazione di che trattasi in quanto la richiedente ha motivato la propria richiesta con fini di tutela giurisdizionale suffragata dalle iniziative processuali promosse dalla stessa avverso l’atto di concessione rilasciato a conclusione della predetta procedura di selezione.
Sul punto va osservato che un orientamento giurisprudenziale pacifico ha da tempo affermato il principio che non spetta all’Amministrazione valutare nell’ambito del procedimento di accesso la fondatezza o meno delle ragioni poste a base della tutela che l’interessato intende perseguire, essendo bastevole la dimostrazione di un interesse personale e diretto alla conoscenza della documentazione richiesta.
Peraltro, la decisione dell’Amministrazione manifesta un’evidente contraddittorietà rispetto all’accesso consentito in precedenza agli atti della concessione rilasciata.
In allegato la Sentenza.