Chi vende prodotti e sistemi deve preoccuparsi della conformità alle regole sulla protezione dei dati? Garante Privacy, GPS e localizzazione veicoli aziendali: ecco cosa cambia.
Al fornitore di sistemi di controllo satellitare (Gps) il Garante della privacy (provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018) ha fornito nuovi paletti in merito al rispetto della Privacy.
Il caso
Un dipendente (all’epoca dei fatti segnalati) della Tesserini s.r.l. (di seguito, la società) ha lamentato con segnalazione che quest’ultima avrebbe effettuato il trattamento di dati personali a sé riferiti mediante l’installazione di un dispositivo GPS a bordo dell’autovettura aziendale, in assenza di una previa informativa o, comunque, della comunicazione di una policy aziendale relativa all’esistenza ed alle caratteristiche essenziali del sistema di geolocalizzazione. Tale sistema tecnologico avrebbe consentito al datore di lavoro la raccolta ed il successivo trattamento di dati relativi alla posizione geografica del dipendente anche al di fuori dell’orario di servizio.
La decisione
La raccolta sistematica dei dati relativi alla posizione dei veicoli e la consultazione delle informazioni messe a disposizione attraverso l’accesso alla piattaforma web, sia in tempo reale sia attraverso elaborazioni e report conservati per un esteso periodo di tempo (365 giorni), consente alla società di effettuare il controllo dell’attività dei dipendenti.
Considerato che il trattamento dei dati effettuato dalla società attraverso il descritto sistema di localizzazione dei veicoli aziendali oggetto di accertamento risulta illecito per violazione degli artt. 3, 11, comma 1, lett. a), d) ed e), 13, 37, 113 e 114 del Codice, si impone, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, il divieto di ulteriore trattamento dei predetti dati.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice i dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali “non possono essere utilizzati“.
Qualora la società decida di utilizzare in futuro un sistema di localizzazione dei veicoli aziendali potrà farlo applicando i principi e le disposizioni del Codice e del Regolamento richiamate nel presente provvedimento, provvedendo altresì ad effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (v. artt. 35 e 36 del Regolamento (UE) 2016/679).