Gara d’appalto senza relazione che giustifica forma di affidamento: secondo quanto riportato da una recente Sentenza del Consiglio di Stato è illegittima.
Lo ha stabilito la Sentenza n. 2275/2019.
La società esclusa, attiva nel settore dell’igiene ambientale e gestore uscente del servizio di igiene urbana oggetto dell’affidamento per cui è causa, contesta le statuizioni della sentenza in epigrafe che, in accoglimento del ricorso proposto dall’altra concorrente ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento del Comune di annullamento d’ufficio dell’intera procedura, ritenuta non viziata dalla carenza della relazione illustrativa ex art 34, comma 20 del Dl 179/2012.
L’omissione di tale adempimento costituirebbe, ad avviso del tribunale amministrativo, mera irregolarità formale che non avrebbe di fatto eluso l’obbligatorio ricorso alla gara per l’affidamento in parola e sarebbe perciò inidonea a ledere in concreto l’interesse pubblico alla cui tutela la norma è preordinata.
All’esito dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare venivano ammesse alla successiva fase di gara solo tre concorrenti (di cui una previa regolarizzazione di alcuni documenti mediante soccorso istruttorio), mentre veniva disposta l’esclusione di un’altra Società per asserita carenza del requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3. lettere o) e p) del bando inerente i servizi analoghi a quello da
affidarsi, in quanto svolti dall’impresa per conto del Comune in raggruppamento temporaneo con altra ditta con una quota di partecipazione pari al 49 per cento.
La decisione
L’articolo 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 prevede che
“gli enti di governo… devono effettuare la relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179… Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio”.
Nel contesto di sostanziale equiordinazione tra i vari modelli di gestione disponibili per la gestione dei servizi pubblici locali (mediante il ricorso al mercato, attraverso il c.d. partenariato pubblico- privato, tramite società mista, ovvero attraverso l’affidamento diretto in house), l’amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l’individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge: in definitiva, l’amministrazione è chiamata all’esercizio di poteri discrezionali al fine di tutelare l’interesse generale al perseguimento degli “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio”.
A questo link il testo completo della Sentenza.