Ecco i consigli del nucleo degli artificieri della Polizia di Stato per utilizzare i fuochi d’artificio in sicurezza per i festeggiamenti di Capodanno.
Anche quest’anno gli artificieri della Polizia di Stato dispensano consigli e raccomandazioni utili per festeggiare in sicurezza l’arrivo del nuovo anno ed utilizzare, in modo responsabile e consapevole, i fuochi d’artificio che coloreranno la notte di Capodanno.
Ovviamente in primo luogo occorre verificare se il nostro comune ha adottato ordinanze che ne proibiscano o ne limitino l’impiego.
In caso contrario questi consigli possono essere utili per evitare rischi per la sicurezza ed evitare tassativamente l’utilizzo di “botti illegali”.
Fuochi d’artificio e Capodanno: i consigli per festeggiare in sicurezza
È importante ricordare che i “botti di capodanno” vanno acquistati solo dai rivenditori autorizzati e devono esporre il marchio CE, garanzia di conformità ai requisiti di sicurezza delle norme attuali.
È necessario, inoltre, controllare sempre che sul prodotto sia presente la marcatura CE (marchio di Conformità Europea) che garantisce la rispondenza del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti normative in materia. Essenziale, ancora, usare i fuochi all’aperto, lontano da oggetti o prodotti potenzialmente infiammabili, per evitare incendi e danni alle persone e alle abitazioni, mantenendo i bambini sempre ad una adeguata distanza. In caso ci fossero per terra dei botti inesplosi non avvicinarsi e non toccarli, ma contattare il numero unico di emergenza 112.
Un’ultima raccomandazione attiene all’incolumità e al benessere degli animali domestici: si consiglia di non lasciarli soli, in giardino o in luoghi esposti, poiché i nostri amici – soprattutto quelli a quattro zampe – risultano molto sensibili alle luci e ai forti rumori causati dall’esplosione degli artifici pirotecnici.
Qui di seguito potete visualizzare un video “tutorial” direttamente creato dalla Polizia di Stato.
Chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio
Oltre alla “Marcatura CE”, sui fuochi artificiali deve essere apposta una delle citate categorie previste dalla vigente normativa (“F1”, “F2”, “F3” ed anche “F4”). Si tratta di indicazioni che attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti. In base ad esse si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio.
La categoria “F1” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati. Sono ricompresi in questa categoria i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione. E’ vietata la vendita di tali prodotti ai minori di anni 14 (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
La categoria “F2” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici. La vendita è consentita soltanto ai maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di identità in corso di validità (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
La categoria “F3” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana. La vendita è consentita ai maggiori di anni 18 titolari di licenza di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato ai sensi dell’art. 55 T.U.L.P.S. dal Questore (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
Discorso a parte merita la categoria “F4” che ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Riservati ai soli cd. “pirotecnici abilitati” e cioè a coloro i quali risultano possessori di una specifica abilitazione certificata dal Prefetto, previo esame effettuato davanti ad una Commissione Tecnica appositamente costituita allo scopo, questi particolari prodotti sono altamente pericolosi e la loro vendita è assolutamente vietata al pubblico indistinto (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
Dove si possono acquistare i fuochi d’artificio
Qui di seguito un elenco degli esercenti dove è consentito l’acquisto di fuochi d’artificio legali:
- Gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S. – Presso gli esercizi di minuta vendita, muniti di licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S., il consumatore può acquistare i fuochi d’artificio appartenenti alle categorie “F1”, “F2” ed “F3”. Il venditore è tenuto a verificare i titoli ed i documenti necessari per l’acquisto e, con riferimento ai soli prodotti classificati “F3”, è tenuto ad annotarne gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S. Negli esercizi di minuta vendita il pubblico indistinto può acquistare, altresì, anche altre tipologie di articoli recanti il marchio CE, purché NON professionali, e quindi appartenenti alle categorie “P1” e “T1”.
- Esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di P.S. e presso aree pubbliche (c.d. ambulanti) – Presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S. (quali, ad esempio, i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ecc.) e presso le rivendite ambulanti, è consentita la vendita di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
- articoli pirotecnici della categoria F1;
- articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;
- articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
- artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
– petardi
– petardi flash
– doppio petardo
– petardo saltellante
– loro batterie e combinazioni; - artifici del tipo:
– sbruffo
– mini razzetto
– razzo
– candela romana
– tubi di lancio (tubi monogetto)
– loro batterie e combinazioni;
- artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
- articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
- fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
- bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
- bengala a bastoncino;
- carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150;
- combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
- sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
- fontane: con NEC non superiore a g 250;
- dispositivi lancia coriandoli;
- dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.
Obblighi del consumatore finale
Esistono infine degli obblighi a cui devono sottostare coloro i quali acquistano dei fuochi d’artificio.
Nello specifico, l’art. 38 del T.U.L.P.S. prevede la regola generale per cui, chiunque detenga materiale esplodente (e quindi anche fuochi d’artificio) debba farne denuncia, entro le 72 ore successive, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.
Il primo comma dell’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., tuttavia, fissa un’eccezione a detta regola stabilendo che:
“Omissis… Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata”.
Ma come fare a determinare quali fuochi artificiali marcati CE, appartenenti alle citate sigle europee “F1” “F2” “F3” “P1” “T1”, per cui è ammessa la vendita, ricadono negli appena richiamati “… prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D) …. e della categoria 5), gruppo E)”?
Viene in soccorso, a tal fine, la “tabella di equiparazione”, di cui all’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Interno 9 agosto 2011 – come modificato dai successivi D.M. del 3 aprile 2012 e del 4 giugno 2014, che, comparando i prodotti pirotecnici recanti il marchio CE alle corrispondenti categorie italiane previste dall’art. 82 Reg. T.U.L.P.S., facilita l’individuazione delle corrette modalità di deposito sulla base della normativa italiana.
In realtà, tale operazione non risulta di facile e immediata fruizione per chi non possiede una specifica competenza in materia e, pertanto, per comprendere se gli artifici appena acquistati possono ricadere o meno nella V categoria nazionale gruppi “D” ed “E”, che fruiscono delle esenzioni sopra indicate, si suggerisce sempre di chiedere informazioni dettagliate e preventive al rivenditore.
A puro titolo di esempio, tuttavia, si tenga presente che, al netto di eventuali illeciti amministrativi e/o penali da parte dei rivenditori, se ci si limita ad acquistare un quantitativo inferiore ai 5 Kg di artifici marcati CE presso supermercati, cartolerie e tabaccherie (cfr. sopra 4 lett.b), non c’è l’obbligo di espletare alcuna formalità presso l’Autorità di pubblica sicurezza, in quanto tutti gli articoli venduti in tali esercizi, così come dagli ambulanti, ricadono sempre nella V categoria nazionale gruppo D o gruppo E.
Conclusioni
Si raccomanda, in conclusione, di non acquistare prodotti che, pur provvisti della marcatura CE, risultino mancanti di etichette recanti le sigle delle categorie europee, ovvero abbiano etichette incomplete o manomesse, e di segnalare la presenza di tali prodotti alle Forze di polizia.
Resta in capo all’utilizzatore finale, infine, l’obbligo di utilizzare i fuochi d’artificio secondo le modalità d’impiego riportate sulla confezione minima di vendita e si rammenta che l’accensione dei fuochi da utilizzarsi all’aperto, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire “… in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa” secondo quanto disposto dal medesimo articolo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it