L’Anac, con comunicato del 2 dicembre 2016 nell’ambito della propria funzione consultiva ha fornito indicazioni per le richieste diverse dal precontenzioso con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità per la trattazione delle richieste. L’Autorità, ribadisce che i quesiti proposti per essere accolti devono fare riferimento ad uno dei caratteri di rilevanza indicati dal Regolamento Anac sulla funzione consultiva del 20 luglio 2016.
L’esigenza si giustifica sia con il notevole incremento numerico delle richieste sia con l’equivoco che sembra essersi ingenerato sulla funzione dell’attività in esame; essa non può né deve essere intesa come una forma di consulenza data ai richiedenti ma come un’attività strettamente connessa alle funzioni di vigilanza e regolazione che l’Autorità è chiamata a svolgere nei settori indicati. Partendo, cioè, dal caso concreto l’Autorità indica, non solo ai richiedenti ma a tutti coloro che si possano trovare in situazioni analoghe, quale sia il comportamento da tenere in ossequio alle disposizioni legislative e alle prescrizioni date dall’Autorità stessa con provvedimenti anche di carattere generale, quali in primis le linee guida.
In particolare, si ricorda che i quesiti proposti saranno oggetto di trattazione solo nel caso in cui rivestano uno dei caratteri di rilevanza indicati all’art. 1, comma 2, del Regolamento, ovvero: quando la questione di diritto oggetto della richiesta presenta carattere di novità o una particolare rilevanza sotto il profilo dell’impatto socio-economico; quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione ai casi analoghi o quando la disposizione normativa oggetto della richiesta di chiarimenti presenta particolare complessità. Saranno inoltre esaminati i quesiti in cui i profili problematici evidenziati appaiono particolarmente significativi in relazione allo svolgimento dell’attività di vigilanza e/o al conseguimento degli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità.