prima casa, ediliziaNel 2006, al momento del riacquisto della nostra abitazione principale entro un anno dalla vendita della precedente, il notaio non ha indicato il credito d’imposta. È possibile recuperarlo e in che modo?

 

Giancarlo D’Agostino

 

Per fruire del credito d’imposta, occorre manifestare tale volontà con un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzare lo stesso in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998). Se la dichiarazione è stata omessa, è possibile rimediare con un successivo atto integrativo, a condizione che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti. In alternativa, il credito può essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto. In tale ipotesi, il diritto, che in relazione alle altre modalità di fruizione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, può essere esercitato, a pena di prescrizione, solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data dell’acquisto che genera il bonus (circolare 19/2001, paragrafo 1.6). È possibile, infine, utilizzarlo per compensare altri tributi e contributi dovuti, tramite il modello F24. In ogni caso, per espressa disposizione normativa, il credito di imposta non dà luogo a rimborsi.