Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4972/2023, esprime il suo parere in materia di frazionamento negli appalti, enunciando alcuni importanti principi di diritto.
Nel caso specifico esaminato dai giudici amministrativi un servizio di riscossione tributi risultava suddiviso dalla Stazione Appaltante in “servizi a supporto della riscossione” e in “servizi per la riscossione coattiva”.
Il tutto a fronte di un ben preciso atto di indirizzo che contemplava un “soggetto unico” per l’espletamento del servizio, mentre poi erano stati stipulati due diversi contratti di appalto, entrambi sotto la soglia dei 139 mila euro.
Scopriamo quali sono i principi di diritto enunciati all’interno di questa Sentenza.
Frazionamento negli appalti, il parere del Consiglio di Stato
Nello specifico questo caso può rientrare nella casistica del tema riguardante l’artificioso frazionamento di appalti di lavori, realizzato tramite continui affidamenti diretti al fine di eludere le procedure di gara.
Secondo quanto già espresso in materia dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ragioni di necessità ed urgenza non consentono alle stazioni appaltanti di suddividere in diverse procedure negoziate, senza pubblicare un bando di importo inferiore alle soglie europee, affidamenti che devono essere assegnati mediante un’unica gara il cui valore deve essere calcolato complessivamente.
Infatti una serie di affidamenti diretti di importo prossimo alla soglia dei 40.000 euro fa pensare alla riduzione artificiosa degli importi per far rientrare l’intervento nelle soglie massime indicate dalla legge per ricorrere all’affidamento diretto.
Fatte queste premesse il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4972 del 2023, concorda con l’ANAC e ribadisce che un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del codice dei Contratti Pubblici, tranne quando sussistano ragioni oggettive.
Il frazionamento di un appalto, finalizzato a procedere con degli affidamenti diretti sotto soglia e ad eludere l’obbligo di indizione di una gara, è pertanto illegittimo e implica la violazione del divieto imposto dal Codice dei Contratti Pubblici.
Infatti il divieto di artificioso frazionamento degli appalti, di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comma 6, rientra all’interno dei parametri previsti dai principi di economicità, trasparenza e rotazione.
Qui trovate la scheda relativa alla Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it