fotomontaggi pornoA confermare che non si tratta di una leggenda metropolitana, ma che esiste davvero chi, su internet – e, in particolare, su Facebook – scarica le foto di ignari utenti (spesso bambini e minori di età) per realizzare fotomontaggi pornografici è il tribunale di Cagliari: un giudice sardo si è infatti trovato, di recente, a decidere una vicenda simile stabilendo un interessante principio di diritto.

 

 


Secondo il Tribunale di Cagliari, per ottenere il risarcimento del danno morale, a seguito di utilizzo non autorizzato di una foto, è sufficiente dimostrare al giudice il semplice fatto storico (la pubblicazione dell’immagine), senza anche dare prova degli specifici danni subìti.

 

La storia di una donna che si è ritrovata  in bella mostra sui siti porno di tutta Italia, ma in realtà non aveva mai girato alcun video dello scandalo. Semplicemente qualcuno aveva rubato le sue foto realizzando degli assurdi fotomontaggi. Da un giorno all’altro, a sua insaputa, una 45enne cagliaritana era diventata una porno star, pur non avendo mai girato alcun video in vita sua. Le sue foto private erano state utilizzate per fotomontaggi porno.

 

Il Tribunale in questo caso ha deciso con un sì al risarcimento del danno non patrimoniale per la diffusione non autorizzata su internet di fotomontaggi pornografici diffamatori, liquidando 25mila euro in via equitativa ad una attrice che digitando il proprio nome su Google ne aveva scoperto l’utilizzo per denominare alcuni siti internet pornografici, all’interno dei quali la foto del suo viso veniva apposta su donne nude con l’indicazione del suo nome e cognome.

 

La sentenza, rifacendosi alla giurisprudenza di Cassazione, in primis ricorda che «il danno biologico (vale a dire la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane e delle abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell’unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate singolarmente, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale (S.U. n. 26972/2008)».

 

In alegato il file con la Sentenza.