foto-social-figli-minorenni-tribunaleFoto sui Social dei figli minorenni: il Tribunale di Rieti depone un’importante Sentenza che affibbia pene dure, nel caso specifico, alla compagna dell’ex marito.


La novella giuridica arriva dal Tribunale di Rieti che, con l’ordinanza dello scorso 7 marzo (r.g. 2008/2018), ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dalla madre di due figli di 11 e 8 anni che, stanca di vedere pubblicate su Facebook le foto dei ragazzi in compagnia dell’ex e della nuova compagna, ha chiesto al Tribunale immediati provvedimenti.

Il caso

Nello specifico, già prima del divorzio l’attuale compagna dell’ex marito era solita pubblicare, sul suo profilo Facebook e su altri social networks, le foto dei figli minorenni della ricorrente e dell’ex marito nonchè dei commenti indirizzati, seppure senza farne il nome, alla prima.

Essendo risultati vani gli inviti, la ricorrente inoltrava formale diffida a mezzo di lettera raccomandata per far rimuovere alla donna le foto e i commenti; tuttavia, in un secondo momento, la pubblicazione delle foto dei minori riprendeva, seppur con il viso coperto, seguita da commenti offensivi sia della donna, sia delle cognate della medesima.

In sede di divorzio congiunto, per questo motivo, la ricorrente pretendeva l’inserimento della seguente condizione:

“la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network sarà consentita esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi”.

Tuttavia, dopo il divorzio la pubblicazione riprendeva, sia su Facebook sia su Instagram, senza alcun oscuramento nemmeno del viso.

Foto sui Social dei figli minorenni: il Tribunale cosa ha deciso?

La tutela della vita privata e dell’immagine dei minori è stata ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (laddove, in particolare, l’art. 16 stabilisce che:

“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”).

Con l’evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web, lo scenario normativo è mutato, adattandosi alle nuove realtà digitali, laddove:

“i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali[…]”.

Infine, la più recente giurisprudenza ha evidenziato che

“l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia […] il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network”.

Per questo, la nuova compagna dell’ex marito non può pubblicare su Facebook le foto dei figli minorenni di lui, pena la rimozione immediata delle stesse e un indennizzo di 50 euro per ogni giorno di ritardo da corrispondere a favore dei figli.

In allegato il testo completo della Sentenza.