L’Agenzia delle Entrate valuterà questa possibilità, riconosciuta dalla norma che prevede la non punibilità delle violazioni tributarie se commesse per cause di forza maggiore.

I sostituti d’imposta che, a causa dei disagi procurati dagli eventi eccezionali verificatisi tra il 10 e il 14 ottobre scorsi, non hanno potuto rispettare tempestivamente la scadenza di quel mese per il versamento delle ritenute, non saranno sanzionati per la tardività.

Lo riferisce il ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa diffuso oggi, in relazione al Dm del 20 ottobre che, nei territori delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia colpiti dall’alluvione, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, eccezion fatta per le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

La nota del Mef precisa che, nel caso di impossibilità dei sostituti a effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso di quella data, sarà l’Agenzia delle Entrate a valutare la possibilità di non applicare le sanzioni, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/1997, che dispone, appunto, la non punibilità delle violazioni tributarie, se esse sono state commesse per forza maggiore.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

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