Rinnovo della fornitura (o dell servizio): ci sono dei vincoli per la Stazione Appaltante in caso di rinnovo? Ecco la pronuncia sul caso del giudice del Tar Lazio, con la sentenza n. 9719/2017.
Il comportamento tenuto dalla stazione appaltante nel caso specifico sarebbe illegittimo, in quanto, anziché procedere al rinnovo, essa ha indetto una nuova gara avente il medesimo oggetto, senza fornire alcuna motivazione, pur avendo ingenerato un affidamento nella ricorrente, la quale, nel formulare l’offerta ha computato anche la fornitura che si sarebbe assicurata col rinnovo.
Così facendo, l’Amministrazione avrebbe anche violato i principi di buon andamento, ragionevolezza, trasparenza, imparzialità ed economicità, atteso che presumibilmente conseguirà la stessa fornitura ad un prezzo più elevato di quello fissato nel contratto stipulato e dovrà comunque sopportare anche i costi della nuova procedura di evidenza pubblica.
Essa avrebbe altresì posto in essere atti affetti da eccesso di potere, per disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità, dal momento che nel corso degli ultimi 20 anni non avrebbe praticamente mai mancato di esercitare i diritti di opzione previsti nel bando. La ricorrente ha altresì proposto azione risarcitoria.
Secondo i giudici occorre precisare però che la stazione appaltante ha, nell’esercizio del suo potere, deciso di bandire una nuova gara, segnatamente una procedura aperta, per conseguire quella stessa fornitura per la quale si era riservata la facoltà di esercitare il diritto di opzione. In tal modo ha inteso garantire il massimo confronto concorrenziale, conforme ai principi di derivazione europea, per assicurarsi la fornitura in questione.
Nel fare ciò, il Ministero dell’Interno ha posto in essere atti conformi al principio di concorrenza ed a tutte le disposizioni, anche interne, che sono state dettate a suo presidio. In tal modo risultano rispettati anche i principi di buon andamento, ragionevolezza, trasparenza, imparzialità ed economicità, di cui in modo infondato si deduce la violazione.
Né può dirsi violato alcun legittimo affidamento della ricorrente, proprio in quanto nessun atto era idoneo a generarlo. Non può infine neppure fondatamente invocarsi un’asserita prassi ventennale di rinnovi, non potendo essa costituire alcun titolo per ingenerare un affidamento legittimo. Alla luce di quanto evidenziato, deve concludersi che i provvedimenti impugnati sono legittimi ed il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In allegato il testo completo della Sentenza.