I contributi destinati dalla pubblica amministrazione a un servizio di interesse generale, come l’attività di istruzione e formazione, non sono rilevanti ai fini Iva. Se l’erogazione avviene invece nell’ambito di un contratto pubblico, con uno scambio di reciproche prestazioni, le somme assumono la qualifica di corrispettivo e scontano l’imposta.
È uno dei punti trattati dalla circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, con cui l’Agenzia fornisce precisazioni sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme di denaro erogate dalla pubblica amministrazione a favore del settore scolastico e della formazione professionale.
Natura delle somme: contributi o corrispettivi
La circolare ricorda in primo luogo la norma che prevede, per la concessione di sovvenzioni, contributi o sussidi da parte della Pa, l’adozione di un avviso pubblico che stabilisca, tra l’altro, le modalità e i requisiti per ottenere le somme (articolo 12, legge 241/1990).
Sulla base di un’interpretazione analogica, l’Agenzia evidenzia che anche le sovvenzioni destinate all’attività di istruzione e formazione, erogate sulla base dell’articolo 12 della legge 241/1990, conferiscono alla somma la natura di contributo pubblico, non rilevante quindi ai fini Iva.
In questo caso, infatti, il rapporto tra l’Amministrazione erogante ed ente destinatario del finanziamento pubblico non è contraddistinto da alcuna controprestazione, ma si esaurisce nella semplice elargizione di una somma di denaro da destinare a un progetto meritevole di attenzione sociale.
I contributi, in definitiva, sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva se manca una controprestazione consistente in un obbligo di dare, fare o non fare a carico del beneficiario, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Se, invece, l’erogazione avviene nell’ambito di un contratto pubblico, con uno scambio di prestazioni fra le parti, le somme assumono la qualifica di corrispettivo e scontano l’imposta. In questo caso, gli importi elargiti dalla pubblica amministrazione sono una vera e propria controprestazione del servizio affidato all’impresa aggiudicataria. Dunque, se si realizza una fattispecie negoziale, il finanziamento è rilevante ai fini Iva.
Criteri residuali
La natura delle erogazioni, se non è definita dalle norme, potrà essere individuata, caso per caso, attraverso l’applicazione di alcuni criteri suppletivi (vedi anche circolare n. 34/2015). In linea di massima, se sussiste un vantaggio diretto per l’Amministrazione (ad esempio la Pa acquisisce la proprietà di un bene o si avvale dei risultati derivanti dalla prestazione ricevuta), si configura necessariamente uno schema contrattuale, con conseguente applicazione dell’Iva.
Si può affermare l’esistenza di un rapporto negoziale anche nel caso in cui la convenzione che regola i rapporti tra le parti preveda clausole risolutive espresse o risarcimento del danno per inadempimento.
Detrazione d’imposta degli enti di formazione
La circolare fornisce dei chiarimenti anche in merito al diritto alla detrazione dell’Iva assolta dai beneficiari dei contributi pubblici. In linea generale, è ammessa la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi solo se il contribuente utilizza i medesimi acquisti per effettuare operazioni imponibili o a esse assimilate (articolo 19, Dpr 633/1972).
Nel caso di contributi a fondo perduto, il diritto a detrazione non è pregiudicato dalla natura contributiva delle somme né per il soggetto erogante né per il beneficiario. I destinatari del contributo possono detrarre l’Iva pagata all’atto dell’acquisto di beni e servizi nella misura in cui utilizzano i beni e servizi per eseguire a loro volta operazioni soggette a Iva.
Di conseguenza, nel caso in esame, se l’ente di formazione che ha percepito dei contributi, utilizza i beni e servizi esclusivamente per realizzare operazioni soggette a Iva, può fruire della detrazione d’imposta; se invece utilizza beni e servizi per realizzare operazioni fuori campo Iva, non gli compete alcuna detrazione.
Nel caso in cui l’ente realizzi sia operazioni imponili e operazioni esenti sia operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta, dall’ammontare complessivo dell’Iva assolta occorre prima scomputare la quota parte indetraibile, imputabile ad operazioni fuori campo Iva, e poi applicare il pro rata (cioè la percentuale di detrazione prevista dall’articolo 19-bis del Dpr 633/1972) alla quota residua.