Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso il decreto 62/2024, che stabilisce le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per l’anno finanziario in corso.
Queste prestazioni riguardano gli eventi occorsi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, considerando le risorse disponibili e il numero di persone aventi diritto per ciascun evento. Il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo competenti per le verifiche.
Com’è strutturato il fondo?
Il “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro” è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è stato istituito nel 2007 con la Legge 296/2006, con l’obiettivo di fornire assistenza tempestiva ai familiari dei lavoratori vittime di gravi infortuni, assicurati e non.
Le prestazioni del fondo sono destinate esclusivamente agli infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2007 che hanno causato il decesso del lavoratore. Sono esclusi quindi i casi di malattie professionali e gli infortuni precedenti al 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data.
Le risorse allocate dal Ministero a questo fondo vengono erogate ai beneficiari sotto forma di sussidio, aggiuntivo alla rendita erogata dall’INAIL come assistenza ai superstiti, come previsto dal d.p.r. n. 1124/1965.
Beneficiari
I beneficiari del fondo sono limitati ai seguenti familiari del lavoratore deceduto:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età (fino al 21° anno se studenti di scuola superiore o professionale;
- fino al 26° anno se studenti universitari;
- e fino a quando è presente una disabilità in caso di maggiorenni);
- in mancanza di coniugi o figli, genitori (naturali o adottivi se dipendenti dal lavoratore deceduto) e fratelli o sorelle (se dipendenti o conviventi con il lavoratore deceduto).
L’erogazione dei fondi è gestita dall’INAIL, previa trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Benefici previsti
Il decreto stabilisce due tipi di benefici:
- prestazione una tantum a carico del Fondo. L’importo è determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall’andamento del fenomeno infortunistico. L’importo è fissato annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle stime redatte dalla “Consulenza Statistico-attuariale dell’INAIL”, elaborate tenendo conto delle serie storiche, nonché dello stanziamento attribuito dalla Legge di Bilancio per ciascun esercizio finanziario.
- anticipazione della rendita dei superstiti. L’anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. I benefici in questione non sono soggetti a tassazione. In caso di provvedimento negativo per l’erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario. L’eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell’INAIL.
Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, gli importi per il 2024
La dotazione finanziaria per il 2024 è di 12.367.886 euro, inclusi gli stanziamenti della Legge di Bilancio e l’avanzo di gestione comunicato dall’INAIL. Questo rappresenta un aumento di 636.979 euro rispetto al 2022.
Gli importi 2024 sono riportati nella seguente tabella.
Tipologia | N. superstiti | Importo per nucleo superstiti (euro) |
A | 1 | 10.265,35 |
B | 2 | 16.449,29 |
C | 3 | 22.633,23 |
D | Più di 3 | 28.817,17 |
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it