Arriva l’ok definitivo al decreto del ministro del lavoro, Marina Calderone, che stanzia per quest’anno ulteriori fondi destinati alle famiglie di vittime sul lavoro.
A seguito dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata finalizzata l’adozione del Decreto che si occupa delle nuove risorse per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
La previsione del rifinanziamento del Fondo contenuta nell’articolo 18-bis della legge n. 85/2023 comporterà l’integrazione degli importi già liquidati.
Il Decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza.
Scopriamo dunque nello specifico a quanto ammontano queste nuove risorse.
Più fondi alle famiglie delle vittime sul lavoro
Si tratta di 5 milioni di euro che vanno a integrare le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per gli eventi compresi tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2023.
Grazie alle nuove risorse, l’una tantum già erogata tra 4.000 (una persona superstite) e 14.500 euro (più di tre persone superstiti) sarà integrata fino a raggiungere, rispettivamente, 9.000 e 24.000 euro, risultando così anche più alta dell’anno scorso.
La tabella con le integrazioni per il 2023
Qui di seguito la tabella con i nuovi importi appena aggiornati.
Chi ne beneficia?
Compilata secondo la modulistica approvata dall’Inail, la domanda va presentata, dai superstiti, entro 40 giorni dal decesso del lavoratore per cui si ha diritto. La domanda deve contenere l’esatta indicazione di tutti i superstiti aventi titolo all’indennità, gli estremi per il pagamento, la delega qualora siano presenti più superstiti maggiorenni o se ci sono più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.
I soggetti beneficiari del fondo sono solo i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità.
In mancanza di coniugi o figli:
- genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
I benefici
Il decreto prevede due tipologie di benefici:
1) prestazione una tantum a carico del Fondo. L’importo è determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall’andamento del fenomeno infortunistico.
L’importo è fissato annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle stime redatte dalla “Consulenza Statistico-attuariale dell’INAIL”, elaborate tenendo conto delle serie storiche, nonché dello stanziamento attribuito dalla Legge di Bilancio per ciascun esercizio finanziario.
2) anticipazione della rendita dei superstiti – L’anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. I benefici in questione non sono soggetti a tassazione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it