Più consistenti le deduzioni forfetarie di spese non documentate (articolo 66 del Tuir) spettanti a chi esercita l’attività di autotrasporto merci. Infatti – informa un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate – rispetto a quanto indicato nella precedente nota del 2 luglio, lo “sconto” fiscale per l’anno d’imposta 2014 è stato innalzato, su disposizione del ministero dell’Economia e delle Finanze, a:
– 44 euro (anziché 18), per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. Il beneficio compete anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, in misura pari al 35% dell’importo spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti
– 73 euro (anziché 30), per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
A monte delle modifiche, l’ampliamento degli stanziamenti diretti a tale scopo.
Confermata, invece, l’altra misura agevolativa per le imprese di autotrasporto merci, che nel 2015 possono recuperare in compensazione, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate lo scorso anno come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Per fruire del bonus, nel modello F24 va indicato il codice tributo “6793”.