bonifici esteroLa disposizione, per favorire l’accesso al credito delle imprese nazionali, ha esteso agli operatori d’oltralpe il regime di esenzione, prima riservato ai soli residenti nel Belpaese. Con la risoluzione n. 84/E del 29 settembre 2016, sono stati forniti chiarimenti sull’assenza di adempimenti dichiarativi da parte degli intermediari esteri che erogano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese residenti in Italia.

 

In generale, i redditi di capitale, qualora siano corrisposti da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. In particolare, gli interessi dovuti alle banche estere prive di una stabile organizzazione in Italia, che concedono finanziamenti a soggetti residenti, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26% o nella misura ridotta indicata nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore con il Paese del soggetto percettore.

 

L’articolo 22, comma 1, del “decreto competitività” (Dl 91/2014), per favorire l’accesso a costi competitivi, da parte delle imprese italiane, a fonti di finanziamento estere alternative al credito bancario, ha previsto la disapplicazione di tale ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine contratti dalle imprese italiane con determinati soggetti non residenti. Con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che economicamente risulta traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali.

 

Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico previsti dalla disciplina bancaria, la ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti dalle imprese a:

 

 

  • enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea
  • enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/Ue
  • imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea
  • investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.
    La risoluzione in commento, inoltre, specifica che, avendo la ritenuta a titolo d’imposta carattere di prelievo definitivo, l’esclusione comporta che gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati dai suddetti intermediari esteri non devono essere assoggettati a tassazione in Italia.

 

 

Conseguentemente, in relazione a tali redditi, gli intermediari esteri non sono tenuti a presentare dichiarazione nel nostro Paese.