filmare rapporto sessualeFilmare un rapporto sessuale che si ha con un’altra persona costituisce reato? Quando può essere permesso? I chiarimenti arrivano dalla Corte di Cassazione.


Una recente sentenza della Cassazione potrebbe sovvertire le regole e definirlo un atto pienamente lecito. All’imputato era stato addebitato il reato di cui all’art. 615-bis cod. pen., sul presupposto che egli avrebbe filmato alcuni rapporti sessuali avuti con la convivente all’insaputa di quest’ultima.

 

Secondo l’accertamento dei fatti le scene riprese riguardavano atti della vita dei due protagonisti della vicenda, che avevano avuto svolgimento in un luogo qualificabile per entrambi come privata dimora, senza dunque che altri vi avessero interferito.  Il video in questione, del resto, non era stato certamente divulgato ad altri o diffuso in qualsiasi forma, e solo in questo caso sarebbe stato ravvisabile un illecito penale.

 

Secondo il giudicante, date queste circostanze il delitto non sarebbe configurabile. I principi richiamati meritano ancora piena condivisione, atteso che la norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi, rispetto agli atti della vita privata che ne sono oggetto, risulti estraneo: ergo, chi partecipa, con l’assenso dell’offeso, alla scena in questione (sia essa domestica, intima, o comunque tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone) non può essere soggetto attivo del reato.

 

Va ulteriormente puntualizzato che non può intendersi decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia autore: quel che rileva è che il padrone di casa non sia estraneo al momento di riservatezza captato, con la conseguenza che

 

  • risponde del reato anche chi predispone una videocamera nel bagno di casa sua per carpire immagini di chi (convivente od ospite che sia) vi si trattenga per accudire alla propria persona;
  • non ne risponde, invece, il padrone di casa che si fa la doccia insieme con il suddetto convivente od ospite, con il consenso di entrambi a condividere quella dimensione privata, e pur decida di riprendere la scena all’insaputa dell’altro.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.