Come deciso dalla Cassazione, i figli potranno scegliere il genitore col quale stare: no al collocamento paritario se il bambino non vuole.
Quando si divorzia e ci si separa, una delle problematiche principali è l’affidamento e il collocamento dei figli.
Solitamente, l’affidamento è di tipo condiviso, in modo che entrambi i genitori abbiano il diritto e il dovere di far parte stabilmente nella vita dei figli minori. Il collocamento, invece, è spesso prevalente presso uno dei genitori, in modo da dare stabilità nella vita quotidiana del minore.
In caso di collocamento prevalente, l’altro genitore ha la garanzia di esercitare il proprio diritto di visita e quello di tenere i figli, nei periodi concordati col coniuge o stabiliti dal tribunale.
Ma nel caso in cui sia proprio il figlio a non voler vedere uno dei genitori, il collocamento paritario non è assicurato.
Ecco cosa dice la recente sentenza della Corte di Cassazione.
I figli potranno scegliere con quale genitore stare: cosa dice la Cassazione
Con l’ordinanza 3372 del 6 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una mamma, contro il provvedimento che prevedeva che il figlio andasse a vivere prevalentemente col padre.
Secondo la Corte, i giudici possono dire di no al collocamento paritario, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Nel caso soggetto della sentenza, il provvedimento del giudice di merito ha preso atto dell’indisponibilità del minore a incontrare un genitore (in questo caso la madre) scegliendo di non dare il collocamento paritario. In questo modo, secondo il giudice, sono stati creati i presupposti per la ripresa e il mantenimento del rapporto, in modo da arrivare ad una frequentazione paritaria in futuro.
Secondo la legge, infatti, la decisione sul collocamento dei figli è rimessa al giudice, il quale effettua la sua scelta in base agli interessi e alle esigenze di vita, come quelle scolastiche, sociali e affettive.
I figli possono partecipare a questa scelta, in modo più o meno rilevante, a seconda dell’età.
I maggiorenni, se capaci d’intendere e volere, sono gli unici che possono scegliere effettivamente il genitore con cui stare.
Ma per i minori sopra i 12 anni è previsto l’obbligo di audizione, in caso di soggetti che mostrino la capacità di discernimento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it