fatturazione-elettronica-raggruppamento-temporaneo-impreseFatturazione Elettronica per Raggruppamento temporaneo di Imprese: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.


Non implica necessariamente una associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia gestionale, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

 

Gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna di esse. Questo il contenuto del principio di diritto n. 17 pubblicato il 17 dicembre 2018 sul sito dell’Agenzia.

 

Questo perché il rapporto che si instaura tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, istituito per eseguire i lavori di un appalto pubblico, è inquadrato, dal punto di vista giuridico, nel mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del Dlgs 50/2016, noto come Codice dei contratti pubblici, “…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali“.

 

L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.