Anche per i farmaci veterinari la ricetta cartacea diventerà solo un ricordo: il Ministero della Salute ha infatti approvato le nuove regole di informatizzazione e digitalizzazione anche per quanto riguarda i medicinali destinati agli animali, resi quindi tracciabili.
La normativa in materia di produzione e distribuzione dei farmaci veterinari ha come obiettivo prioritario la tutela della salute pubblica, attraverso la sicurezza alimentare, il benessere e la salute degli animali. A tal fine, le autorità competenti devono disporre, fra l’altro, di tutte le informazioni utili a monitorare l’impiego dei farmaci utilizzati in ambito veterinario.
Questo processo di monitoraggio è articolato e complesso. Tuttavia, sulla base dell’esperienza maturata per il monitoraggio dei farmaci ad uso umano con la costituzione dal 2005 della Banca Dati Centrale presso il Ministero della Salute (secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 e dagli altri decreti attuativi dell’art. 40 della Legge 39/2002), è stata individuata una prima fase sperimentale del processo di monitoraggio dei medicinali veterinari con impatto contenuto sulla catena distributiva.
La fase sperimentale utilizza il modello e le regole di alimentazione della Banca dati centrale già consolidati per il settore umano, opportunamente adattati per tener conto delle specificità dei medicinali veterinari, al fine di disporre di un quadro organico della distribuzione e del potenziale utilizzo di questi medicinali sul territorio nazionale.
L’officina di produzione o il magazzino per la distribuzione intermedia deve essere dotato di un codice identificativo univoco. Oltre al codice identificativo univoco, è necessario individuare una persona responsabile della trasmissione dei dati dotata di un dispositivo di firma elettronica o digitale.
I veterinari si limiteranno a inserire su tablet, pc o smartphone le informazioni del farmaco, consentendo il collegamento con la Banca Dati centrale dei farmaci.
L’alimentazione della Banca dati centrale avviene attraverso la trasmissione (upload) di file in formato eXtensible Marked Language (XML) da parte di una persona autorizzata (responsabile della trasmissione dei dati). Tutte le trasmissioni dei dati verso la Banca dati centrale devono avvenire in modalità sicura e con l’utilizzo di firma elettronica o digitale.
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