Quante volte ci vediamo recapitare un documento proveniente dalla Pubblica Amministrazione dove viene riportato il numero e la data di protocollo.
Bene! Quando ci arriva un documento simile, sappiamo sicuramente che è un falso: se ci perviene attraverso PEC da parte del Comune, ovvero non è il documento originale se ci perviene in forma cartacea.
Perché possiamo essere “sicuri” di questo?
Questo è implicito per le norme che regolano la gestione del protocollo informatico, ossia DPR 445/2000 e le Linee Guida AgID che sono la normativa tecnica da rispettare.
In particolare, all’art. 53 del DPR 445/2000 al comma 3 recita:
“L’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati.”
Assegnazione del numero di protocollo
Questo implica che l’assegnazione del numero di protocollo non è conoscibile se non dopo la sua registrazione e quindi della registrazione dei suoi documenti collegati e della formazione della “segnatura di protocollo”.
Pertanto, se nel documento ci ritroviamo il numero di protocollo, significa che non è stata rispettata la normativa in base al Testo Unico della documentazione amministrativa e né le regole tecniche delle linee guida AgID.
Un espediente adottato da alcune Pubbliche Amministrazioni, quando inviano con PEC, è quella di aggiungere una copia conforme all’invio della stessa.
Il problema rimane, per il fatto che nel file di segnatura, ossia in “SEGNATURA.XML”, non compare e non potrebbe comparire il file di copia conforme aggiunto, quindi, ci ritroveremmo comunque in una falsa registrazione di protocollo, dove la segnatura non corrisponde ai files che sono registrati e comunque non si rispetterebbe quanto dettato dalla norma.
Questo comporta che in un eventuale contezioso, attraverso una perizia tecnica, vedrebbe soccombere la Pubblica Amministrazione, con l’aggravante di un eventuale falso accertato e quindi le eventuali conseguenze penali, che ricadrebbero sul responsabile del protocollo e del flusso documentale.
Altri casi di produzione di “falsi documenti” nella Pubblica amministrazione
Altro falso prodotto in molte Pubbliche Amministrazioni è la protocollazione di avvisi di accertamento o altri flussi, che teoricamente non dovrebbero essere protocollati, perché rientranti nei documenti “diversamente numerati”, dove vengono protocollati con un unico protocollo, ma con contenuti diversi e destinatari diversi, che non è altro che una replicazione del sistema manuale che poteva essere utilizzato prima del 2005, ossia dall’entrata in vigore del protocollo informatico.
Le linee guida proibiscono categoricamente la possibilità di generare protocolli con destinatari multipli e questo è anche dovuta alla logica conseguenza del permettere al cittadino di poter consultare on-line i protocolli che lo riguardano.
In questo caso il cittadino ricercando il proprio protocollo, si ritroverebbe accomunato a tanti altri e quindi accederebbe a delle informazioni non pertinenti al suo interesse, con tutte le conseguenze legate alla privacy.
Naturalmente parliamo anche in questo caso di registrazioni non conformi, in base alle Linee Guida AgID e al TUD, sia perché i documenti originali inviati con il protocollo non sono legati alla registrazione, sia perché non conformi alla modalità di registrazione.
Un vero caos che sta generando una vera e propria produzione di “falsi” all’interno di un sistema incolpevole, a volte inconsapevole e altre volte legato allo schema mentale del “abbiamo sempre fatto così”.
Fonte: articolo di Roberto Recordare
L’articolo contiene alcuni errori tecnici: in primo luogo la mancata distinzione tra autentico e veridico; poi il protocollista non può essere accusato di falsi quando la registrazione è in uscita a cura del RPA che, dal canto suo, nulla agisce falsamente nei casi in commento; la falsa registrazione inerisce soltanto all’assenza di un documento o di uno differente registrato al posto di un altro; si ignorano le copie semplici, usuali e addirittura previste dal CAD 82/2005; non prima del 2005, ma prima del 2004; registrare il medesimo documento con il medesimo numero a parità di contenuto è del tutto ammissibile… Leggi il resto »
Credo che si faccia molta confusione nell’articolo, ma soprattutto che non si ha chiaro il concetto di documento “perfetto” ed “efficace”. Nel caso di una PA l’efficacia è data proprio dalla registrazione di protocollo, in sua assenza il documento sarà anche “perfetto” ma sicuramente non “efficace”, tradotto non serve a nulla.
Concordo con quanto scritto sopra tra differenza non chiara tra autentico e veridico.
E’ importante fare la premessa della natura vincolante delle linee guida AGID, per come precisato dal Consiglio di Stato – nell’ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 – le Linee Guida adottate da AGID, ai sensi dell’art. 71 del CAD, hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes. Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi… Leggi il resto »
Mi permetto di segnalare che l’aggiunta di una copia in formato immagine del documento protocollato con segnatura visibile è una funzionalità opzionale fornita da molti sistemi di protocollo per agevolare il destinatario (pensando soprattutto a privati e non ad altri enti pubblici) che in questo modo possono visualizzare subito il documento con il relativo numero di protocollo senza andare a recuperarlo da un altro file o dal testo del messaggio interoperabile. L’aggiunta eventuale di tale file avviene “dopo” la registrazione di protocollo in fase di trasmissione del documento. Nessun falso quindi per la PA ma solo gentilezza e disponibilità verso… Leggi il resto »
Certo, ma quella è a limite una copia conforme, da non confondere con l’originale. Infatti nella copia conforme è previsto di inserire anche un QrCode per verificare se è originale, avendo il QrCode il link all’originale del Comune. Ma sono due cose completamente diverse. Il file allegato al protocollo, non può avere il numero di protocollo. Poi dare copie all’utente (che non è l’originale, ma una copia conforme) è altra cosa. Che poi i sistemi di protocollo facciano fare di tutto e di più, non significa che il software sia conforme a quello che sono i vincoli delle linee guida… Leggi il resto »