Non inganna il Fisco la copertura giuridica rappresentata da una società creata ad hoc e dal contratto di collaborazione riguardante attività extra svolte dal proprio amministratore.
Le prestazioni fatturate alla società da parte del proprio amministratore devono ritenersi oggettivamente insistenti quando è provato che dette attività riguardano funzioni già rientranti nel ruolo di amministratore, a fronte delle quali egli riceve dall’ente un compenso omnicomprensivo ed è assente una specifica delibera assembleare che autorizzi tali prestazioni.
Costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti a riprova dell’esistenza del reato la constatazione, da un lato, che la società non abbia versato le ritenute sui compensi fatturati e abbia utilizzato le fatture nella propria dichiarazione ai fini delle imposte dirette e Iva e, dall’altro, che l’amministratore abbia omesso di dichiarare al Fisco i compensi extra-fatturati e abbia successivamente costituito una società schermo al solo fine di fornire una copertura giuridica formale agli esborsi.
Questo il sunto della sentenza della Corte di cassazione n. 50629, del 3 dicembre 2014.
Il fatto
La Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale di primo grado, dichiarava colpevole per il reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000 l’amministratore di una società per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti.
Avverso la sentenza d’appello l’amministratore proponeva ricorso in Cassazione deducendo, quale motivo principale, la falsa applicazione del citato articolo 2, in quanto le operazioni fatturate non potevano essere qualificate come “inesistenti” per il solo fatto dell’assenza di delibera assembleare: infatti, “attesa la libertà di forma per compenso relativo alla prestazione professionale, non occorreva alcun deliberato assembleare”.
In altre parole, per il ricorrente, il vincolo formale della delibera assembleare, richiesto per il pagamento del compenso all’amministratore, non vale anche per i consulenti, siano essi esterni o incardinati nella compagine societaria. Inoltre, nel caso di specie non poteva parlarsi di operazioni “inesistenti” perché le prestazioni sarebbero state rese e il relativo compenso pagato: da qui, l’irrilevanza dell’assenza di autorizzazione o di delibera da parte dell’assemblea.
A parere della Corte d’appello, invece, il ricorrente non aveva alcun titolo giuridico sotteso all’emissione delle fatture riguardanti prestazioni per direzione commerciale e a titolo di bonus per i risultati ottenuti dalla società, in quanto non previamente autorizzate né deliberate dall’assemblea dei soci.
La decisione
I giudici di Cassazione hanno confermato la decisione della Corte d’appello e dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore della società, confermando la sussistenza del reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000, che punisce “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.
In primo luogo, per il Collegio di legittimità, è pacifico l’assunto per cui i compensi extra non fossero spettanti perché le prestazioni fatturate dall’amministratore, per i servizi di direzione commerciale e a titolo di bonus, rientravano nelle funzioni e nella prestazione tipica della sua qualifica per cui percepiva un compenso annuo omnicomprensivo e mancava una specifica autorizzazione o delibera da parte dell’assemblea che consentisse tali prestazioni.
In ordine all’esistenza dell’elemento psicologico del reato, ossia della precipua finalità di evadere le imposte da parte dell’indagato, sono stati rilevati una serie di elementi gravi, precisi e concordanti tali da confermare la conclusione che le fatture fossero state emesse per operazioni inesistenti, ossia:
- l’utilizzo da parte della società delle fatture nelle proprie dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dei redditi e dell’Iva
- la mancata effettuazione delle ritenute d’acconto sulle somme erogate a favore dell’amministratore
- l’omessa dichiarazione al Fisco degli extra-compensi da parte dello stesso amministratore.
A tali elementi, già di per sé idonei a configurare il reato, se ne sono aggiunti ulteriori di uguale gravità e concordanza che avvalorano la tesi dei giudici.
In particolare, dagli atti è emerso che, nell’anno successivo a quello di commissione del reato de qua, l’imputato, su specifico mandato della società di cui era amministratore, avesse costituito una società terza che forniva alla prima, sulla base di un contratto di collaborazione, un servizio nella direzione commerciale e nel campo del facility management.
A parere della Corte suprema, la creazione di una società ad hoc, interposta tra l’amministratore-effettivo prestatore e la società-ricevente i servizi commerciali, aveva l’unico fine di garantire una “copertura giuridica ai (successivi) esborsi che la società avrebbe dovuto sostenere per lo svolgimento di quelle attività da parte dell’amministratore”.
In altre parole l’amministratore, ben conscio del fatto che le prestazioni effettuate prima della costituzione della new company fossero prive di un’apposita formalizzazione, aveva provveduto a creare una formale copertura giuridica attraverso la costituzione di una società e la stipula di un contratto di collaborazione per la prestazione di quelle attività extra che, altrimenti, non avrebbe potuto svolgere.
Alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso della controversia, i giudici di legittimità non hanno potuto che confermare la tesi dei due tribunali di merito secondo cui, nel caso in esame, ricorreva “un’evidente dissociazione tra la realtà commerciale”, che contemplava l’emolumento complessivo a favore dell’amministratore, “e la transazione certificata nelle fatture in questione, che invece postulava la sussistenza di un rapporto giuridico diverso da quello effettivamente corrente inter partes, fondante il diritto a percepire compensi ulteriori, donde la conclusione che le fatture in questione erano state emesse per operazioni inesistenti”.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Emiliano Marvulli