L’avvocato generale dell’UE ha sollevato alcune criticità relative sulla tutela dei dati personali su Facebook e sulle piattaforme collegate a “Meta”, facendo finire il social nel mirino dell’Antitrust in Europa.
A fare finire il colosso dei social nel mirino dell’Antitrust in Europa sono alcune criticità, evidenziati dalle conclusioni dell’avvocato generale dell’UE del 20/9/2022 nella causa C-252/21, in attesa di essere decisa dalla Corte di Giustizia.
Ecco come si è arrivati a queste conclusioni e le motivazioni che stanno dietro alle criticità delle piattaforme collegate a Facebook.
Il caso
Tutto nasce da una decisione dell’autorità federale tedesca della concorrenza, che ha vietato a Meta Platforms il trattamento dei dati previsto dalle condizioni d’uso di Facebook, e le ha imposto misure dirette alla cessazione
di tali attività.
Secondo questa autorità il trattamento di dati in questione non era conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e costituiva uno sfruttamento abusivo della posizione dominante di Meta Platforms sul mercato delle reti sociali per gli utenti privati in Germania.
In sintesi gli utenti della rete sociale “Meta” devono accettare obbligatoriamente le condizioni d’uso di Facebook, che rinviano alle regole sull’uso dei dati e dei marcatori temporanei (cookies) fissate da Meta Platforms.
Grazie ad esse Meta Platforms raccoglie dati provenienti da altri servizi propri del gruppo Meta Platforms, quali Instagram e WhatsApp, nonché da siti Internet e applicazioni di terzi, attraverso interfacce in essi integrate oppure mediante cookies memorizzati nel computer o nel dispositivo mobile dell’utente.
Meta Platforms collega inoltre tali dati con l’account Facebook dell’utente interessato e li usa, in particolare, a fini pubblicitari.
Facebook nel mirino dell’Antitrust in Europa
Secondo quanto evidenziato dall’avvocato generale dell’UE Athanasios Rantos, dopo il ricorso di Facebook contro la decisione dell’antitrust tedesco, anche se un’autorità della concorrenza non è competente a constatare una violazione del GDPR, tuttavia, nell’esercizio delle proprie competenze, può tener conto della compatibilità di una prassi commerciale con questo regolamento.
Nel caso specifico l’avvocato UE propone alla Corte di giustizia di affermare che per valutare una violazione della concorrenza si può indagare se una prassi commerciale sia conforme o meno al Gdpr.
In conclusione Facebook (e Meta) non possono raccogliere in modo massiccio i dati degli utenti, come fanno ora. La violazione della riservatezza è anche un mezzo per fare concorrenza sleale.
Di conseguenza anche i garanti Antitrust possono valutare le infrazioni delle regole sulla protezione dei dati (in particolare il regolamento Ue 2016/679, Gdpr) per giudicare se un’impresa ha leso la concorrenza o se la sua condotta è abusiva nei confronti dei consumatori.
Il testo del documento dell’avvocato generale dell’UE
Qui di seguito potete consultare il documento completo con le conclusioni.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it