Il credito di imposta è utilizzabile a scomputo dei versamenti a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
È “6842” il codice tributo con cui sarà possibile compensare, tramite modello F24, il credito di imposta previsto, dall’articolo 1 del Dl 83/2014, a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni in denaro a sostegno della cultura nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013.
A istituirlo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 116/E del 17 dicembre 2014.
L’“art bonus”, introdotto allo scopo di tutelare il patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è pari al 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2014 e 2015, e al 50% di quelle effettuate nel 2016, e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Mentre i contribuenti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta in dichiarazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi (riportando in avanti, nei periodi d’imposta successivi, l’eventuale quota annuale non utilizzata), i titolari di reddito di impresa lo utilizzano a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
A tale scopo, è stato predisposto il codice tributo “6842”, che dovrà essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel modello di pagamento, inoltre, quale “anno di riferimento” andrà indicato l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate