Esonero dichiarazione di successione, ecco in quali casi
Qual è il limite di valore dell’attivo ereditario in relazione al quale non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione?
Filomena L.
Esonero dichiarazione di successione, ecco in quali casi
L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione è escluso nell’ipotesi in cui l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare (articolo 28, comma 7, Dlgs 346/1990, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a, numero 2, Dlgs 175/2014).
Si ricorda che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalita’ tra vivi. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta, nonche’ nei casi di donazione presunta di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
L’imposta non si applica nei casi di donazione o liberalita’ di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile. 4-bis.
Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalita’ indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita’ collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.