La giurisprudenza più recente che si è pronunciata sul tema dell’interpretazione dell’art. 38 e, più in generale, dei requisiti di partecipazione, poi, si è mostrata incline ad avallarne una lettura secondo parametri più sostanzialistici che formalistici, giungendo così, mediante un approccio teleologicamente orientato, ad affermare anche che, nelle ipotesi in cui difetti un’espressa comminatoria di esclusione nel bando, solo la mancanza oggettiva del requisito di moralità, e non anche la sua omessa dichiarazione, giustifica l’esclusione (cfr. Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2014, n.583; sez. V, 9 dicembre 2013, n.5883).
In tali fattispecie, il soccorso istruttorio costituisce il doveroso strumento amministrativo per garantire il favor partecipationis ed evitare misure espulsive inappropriate e formalistiche (cfr. Cons. St., sez. V, 8 aprile 2014, n.1648; id., Sez. III, 14-12-2012, n. 6444, per cui: “nell’ipotesi di appalto avente ad oggetto l’affidamento di servizi che rientrano nell’ambito dell’allegato II B della Direttiva n. 2004/18/CE e del corrispondente allegato II B del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), ai sensi dell’art. 20, in sede di aggiudicazione non trovano applicazione le puntuali disposizioni del Codice, fatta eccezione per gli artt. 65, 68 e 225, ma i principi derivanti dai Trattati e dalle direttive europee.
La disciplina dei requisiti e delle modalità di partecipazione è quindi, nei suoi elementi di dettaglio, rimessa essenzialmente alla lex specialis e può legittimamente ispirarsi a criteri di maggiore semplificazione e speditezza procedimentale. Pertanto, nel caso di specie, il tenore letterale dell’avviso pubblico poteva ragionevolmente autorizzare o comunque indurre i partecipanti a rendere dichiarazioni ispirate ad una maggiore sintesi rispetto agli standard consueti, fatto salvo naturalmente il potere-dovere della stazione appaltante di chiedere chiarimenti e procedere ai necessari controlli”).
Così si è espresso il TAR Lombardia Milano con la sentenza n. 01 558 del 08/07/2015 su un ricorso promosso dalla – Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como, contro – Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como.
In allegato all’articolo potete consultare il testo completo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.