Con la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. I, 18.12.2015 n. 1646, i giudici amministrativi sono stati chiamati a pronunciarsi sulla illegittimità della esclusione dalla gara (per la fornitura e il montaggio di arredi) della Società ricorrente da parte della Stazione appaltante che, non riuscendo ad aprire i documenti firmati digitalmente, benché tempestivamente inviati dalla stessa Società secondo le modalità telematiche individuate dalla lex specialis, li ha ritenuti danneggiati.
La vicenda processuale nasce dal ricorso di una ditta pugliese che si era vista esclusa da una gara, indetta dal Comune di Chieuti, nel Foggiano, tramite la piattaforma informatica Mepa, per la fornitura di arredi d’ufficio. La Commissione di gara ha evidenziato di non aver potuto valutare l’offerta utilizzando l’ulteriore documentazione (non firmata digitalmente) presentata dietro specifica richiesta della S.A., a termini di gara scaduti, per l’impossibilità di verificarne la corrispondenza rispetto alla documentazione originariamente inviata.
La conclusione è che non è colpa della ditta che partecipa a una gara d’appalto se l’ente pubblico non è in grado di aprire i file dell’offerta presentata.
La perizia tecnica di parte, infatti, ha dimostrato la perfetta integrità e leggibilità dei file trasmessi, imputando la mancata lettura della documentazione esclusivamente alla responsabilità del Comune. «La p.a.», si legge nella motivazione, «avrebbe facilmente potuto ovviare all’inconveniente registrato disponendo un supplemento istruttorio, anche con l’ausilio di personale all’uopo maggiormente qualificato, in grado di procedere all’utilizzo dei programmi informatici necessari, onde poter agevolmente procedere all’apertura dei file trasmessi».
Sebbene ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. l’interesse della ricorrente vada limitato alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità degli atti di gara, non avendo la stessa più interesse alla loro caducazione, non potendo trarne alcuna utilità, per essere stata completamente eseguita la fornitura dall’aggiudicataria, odierna controinteressata. Infatti, tenuto conto, del fatto che non è più possibile allo stato attuale la rinnovazione di una gara ormai completamente esaurita nei suoi effetti, la ricorrente vanta sicuramente un interesse, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., meritevole di tutela, all’accertamento della illegittimità dell’azione amministrativa al fine di richiedere in separata sede il risarcimento del danno evidentemente rapportato alla possibile chance di vittoria, come sostiene il Tar di Bari, Sez. I, con la sentenza del 10 dicembre 2014, n. 1525.