esclusione-candidato-prove-concorsuali-covid-19La decisione del TAR: stabilita la legittimità dell’esclusione del candidato dalle prove concorsuali per positività a Covid-19.


Il Tribunale Amministrativo per la Regione Abruzzo, sezione di Pescara, con ordinanza n. 53/2021, differenziandosi da una precedente decisione sulle procedure concorsuali in era COVID dei giudici amministrativi per il Friuli Venezia Giulia dello scorso Dicembre (n. 415 del 1 dicembre 2020), ha respinto il ricorso per la sospensione degli atti concorsuali (in attesa del giudizio di merito) del candidato che non si era potuto presentare a sostenere la prova preselettiva del concorso pubblico per 1 posto di collaboratore professionale sanitario- fisioterapista in quanto positivo al COVID-19 (ed aveva richiesto alla stessa Azienda Sanitaria Locale l’effettuazione di una convocazione suppletiva da svolgersi a seguito della sua “guarigione clinica”).

Esclusione candidato da prove concorsuali per positività a Covid-19: la decisione dei giudici amministrativi

Secondo i giudici amministrativi abruzzesi, infatti, “la situazione straordinaria pandemica ancora in atto con riferimento alle procedure concorsuali ha trovato una compiuta disciplina, innanzitutto, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all’art. 87 comma 5, ha previsto una prima ipotesi di sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici della durata di sessanta giorni, esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, e la disposizione è stata poi confermata dal D.P.C.M. 26 aprile 2020. Diversamente con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 al Capo XII, è stata introdotta una disciplina in tema di “Accelerazioni dei concorsi”, a riprova della voluntas legis di consentire, anche in costanza di emergenza, lo svolgimento delle prove concorsuali ricorrendone le condizioni per il periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sino al 31 dicembre 2020. A ciò aggiungasi che, sebbene nelle more sia intervenuta un’ulteriore sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali con d.p.c.m. del 3.11.2020, essa tuttavia non trova applicazione con riferimento ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, nell’ottica evidentemente di imporre un’accelerazione nelle procedure di assunzione di personale nel settore sanitario particolarmente esposto al rischio contagio e necessitante di integrazione e supporto all’attualità”.

Pertanto, sempre secondo il TAR, “allo scopo di preservare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche dagli effetti della situazione emergenziale in atto, è stata introdotta una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili”.

A differenza dei giudici Friuliani, quindi, il TAR Abruzzo, ha poi ribadito come non sia stata prevista alcuna disposizione normativa con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando nella specie la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, soprattutto nel settore sanitario (relativo al concorso in esame) appare comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste.

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Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da lasettimanagiuridica.it]