A fornire nuovi chiarimenti sulla legittima esclusione dagli appalti per i concorrenti collegati fra di loro è la recente sentenza del TAR Abruzzo, sezione Pescara, numero 78/2024.
La recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – Pescara, datata 19 marzo 2024, ha sollevato importanti questioni riguardo all’esclusione dalle gare d’appalto degli operatori economici direttamente collegati tra loro.
Si tratta di in’interpretazione volta a proteggere l’integrità delle gare pubbliche, garantendo la parità di trattamento tra i concorrenti e preservando la segretezza delle offerte.
Esclusione dagli appalti per i concorrenti collegati fra di loro
Nel caso in questione, il TAR ha confermato l’esclusione di due concorrenti che avevano presentato relazioni tecniche identiche, sottolineando che ciò indicava chiaramente un’unica fonte decisionale dietro le offerte.
La decisione del TAR sottolinea che quando una Stazione Appaltante rileva un collegamento tra due operatori partecipanti alla stessa gara, può procedere con l’esclusione senza dover necessariamente dimostrare anomalie specifiche nell’offerta. Tale disposizione trova fondamento nell’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede l’esclusione di operatori economici collegati ad altri concorrenti della stessa gara.
Questo criterio si basa sulla necessità di garantire la concorrenza leale e l’integrità delle procedure di gara, evitando situazioni in cui concorrenti collegati possano influenzare il processo decisionale o compromettere la trasparenza dell’appalto.
Questo principio non è nuovo, essendo già stato contemplato nel Decreto Legislativo n. 163/2006, dove la giurisprudenza aveva evidenziato la possibilità di esclusione in caso di società controllate o collegate, oltre a situazioni non codificate che indicassero un collegamento sostanziale tra i partecipanti alla gara.
La presunzione di collegamento tra ditte
La presunzione di collegamento tra ditte partecipanti, come definita nell’articolo 2359 del Codice Civile, rappresenta un elemento chiave nella valutazione dei legami tra i concorrenti nelle gare d’appalto. Secondo questa disposizione, quando due o più imprese partecipano a una procedura di gara e sono controllate o collegate tra loro, si presume che esista un collegamento sostanziale tra di esse. Questo costituisce il primo passo nell’analisi del possibile coinvolgimento di un unico centro decisionale dietro le offerte presentate.
Tuttavia, la presunzione di collegamento non si basa solo su una valutazione teorica, ma trova conferma attraverso elementi tangibili e concreti. Ad esempio, la presenza di relazioni tecniche identiche, la condivisione di documenti come certificazioni e fideiussioni, sono segnali evidenti di una connessione significativa tra i concorrenti. Questi elementi costituiscono prove tangibili del collegamento sostanziale e sostengono l’ipotesi di un unico centro decisionale dietro le operazioni delle imprese coinvolte.
Una volta accertato l’esistenza di un collegamento sostanziale tra i concorrenti, l’identificazione di un unico centro decisionale diventa cruciale. Questo significa che, anche se non ci sono prove specifiche sul comportamento dei concorrenti durante la procedura di gara, la semplice constatazione di un unico centro decisionale è sufficiente per giustificare l’esclusione dalle procedure di gara.
In altre parole, il fatto che le imprese coinvolte agiscano come se fossero controllate o gestite da una singola entità è motivo sufficiente per escluderle dalla competizione.
Il testo della sentenza del TAR
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it