Con la sentenza 19680/2024 la Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune stabilendo che l’errore reiterato sul permesso ZTL dell’automobilista, seppur in buona fede, non è scusabile.
Nel caso in esame un automobilista che continuava a circolare in zona a traffico limitato (ZTL) di Terni, nonostante avesse cambiato residenza e perso il diritto al permesso, ha visto respingere il suo ricorso in Cassazione.
Tutto ha inizio nel 2017, quando l’automobilista, dopo essersi trasferito in un altro comune, continua a transitare nella ZTL convinto di avere ancora il permesso di accesso. Ricevuti numerosi verbali, ricorre contro il Comune, sostenendo di aver agito in buona fede a causa di un errore.
Ma i giudici della Suprema Corte non sono stati dello stesso avviso.
Che cosa sono i permessi ZTL in breve?
I permessi ZTL sono autorizzazioni speciali che consentono l’accesso e la circolazione all’interno di determinate aree urbane, dove di norma è vietato l’ingresso ai veicoli.
Le ZTL sono infatti zone del centro città o di aree particolarmente congestionate dove il traffico veicolare è limitato per migliorare la qualità dell’aria, ridurre il rumore e tutelare il patrimonio artistico.
Per poter circolare liberamente in queste zone, è necessario avere pertanto un permesso specifico, rilasciato dal comune, che attesta il diritto di accesso.
Esistono diversi tipi di permessi, a seconda delle esigenze del richiedente (residenti, commercianti, disabili, ecc.) e delle caratteristiche della zona.
L’accesso è ovviamente controllato attraverso telecamere che rilevano le targhe dei veicoli in transito. Chi non è in possesso del permesso rischia sanzioni amministrative.
L’errore reiterato sul permesso ZTL non è scusabile
La Cassazione, nel caso specifico, ha stabilito un principio importante: l’errore, pur potendo essere una causa di giustificazione in determinate circostanze, non è sempre sufficiente per escludere la responsabilità.
In particolare, quando si tratta di violazioni ripetute nel tempo, come nel caso dell’automobilista che continuava a circolare in ZTL senza permesso, l’errore iniziale può essere considerato, ma non è sufficiente a giustificare le successive infrazioni.
Perché le violazioni successive non sono scusabili?
- obbligo di diligenza: i giudici sottolineano come ogni cittadino abbia l’obbligo di comportarsi con diligenza e di verificare la propria posizione giuridica. Nel caso specifico, l’automobilista, dopo aver ricevuto il primo verbale, avrebbe dovuto comprendere che il suo permesso non era più valido e adottare i provvedimenti necessari;
- presunzione di conoscenza della legge: si presume che ogni cittadino conosca le leggi e i regolamenti. Pertanto, l’ignoranza della legge non è, di regola, una scusa;
- protezione dell’interesse pubblico: le norme sulla circolazione stradale e sull’accesso alle ZTL rispondono a esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza stradale. Per questo motivo, chi le viola deve rispondere delle proprie azioni.
L’obbligo di verificare la validità del permesso incombe infatti sul cittadino, che deve comunicare tempestivamente all’amministrazione eventuali variazioni della propria situazione.
La sentenza della Cassazione ha in conclusione un’importante implicazione: chi circola in ZTL deve accertarsi di essere in possesso del permesso valido. La tolleranza o la mancanza di controlli da parte dell’amministrazione non possono giustificare una condotta illecita.