errore-materiale-compilazione-offerta-economicaErrore materiale nella compilazione dell’offerta economica. Quando è possibile la correzione d’ufficio?


Ad occuparsi della vicenda è il  Tar Veneto, Sez. III, 02/03/2021, n.291.

Nel caso in esame per mero errore materiale di trascrizione l’impresa indica nel documento “Offerta economica” generato automaticamente dalla piattaforma telematica il costo di euro 27.520,00 anziché il totale di euro 28.312,00.

L’errore viene rilevato autonomamente dallo stesso RUP che però non procede alla correzione.

L’impresa viene pertanto esclusa per le discordanze tra gli importi offerti.

Interpretazione normativa dell’errore

Con più specifico riferimento all’errore materiale, è stato di recente evidenziato che

Per indirizzo giurisprudenziale univoco, anche di questa sezione, ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale all’interno dell’offerta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà.”

La valutazione che la stazione appaltante è chiamata a svolgere non può, in linea di principio, derivare da sforzi ricostruttivi e interpretativi, ma deve arrestarsi al riscontro di un’inesatta formulazione “materiale” dell’atto.

Una cosa è, dunque, l’interpretazione conservativa dell’atto (1465 c.c.), altra è la correzione di una sua incongruenza estrinseca e formale, rinvenibile nel suo sostrato materiale, espressivo o comunicativo (1433 c.c.).

Errore materiale nella compilazione dell’offerta economica e correzione d’ufficio?

Secondo i giudici l’Amministrazione ha immediatamente rilevato l’errore di trascrizione (così dimostrando la piena riconoscibilità del medesimo), ha ben compreso che lo stesso consisteva nella mancata somma del costo del servizio conto deposito (correttamente indicato nel modello C.3) con l’importo derivante dalla somma dei prezzi unitari (correttamente indicato nel modello C.3), ha, quindi, chiaramente individuato l’effettiva volontà del concorrente di offrire un determinato importo (circostanza, peraltro, ulteriormente confermata dalla stessa difesa dell’Amministrazione: cfr. pag. 11 memoria difensiva), ma ciò nonostante ha ritenuto, in via automatica, l’offerta equivoca e non certa, disponendone l’esclusione.

Diversamente, l’Amministrazione, una volta rilevato l’errore di trascrizione – come evidenziato dal RUP-, avrebbe dovuto effettuare una mera operazione matematica di somma algebrica tra l’importo derivante dalla somma dei prezzi unitari con quello del servizio in conto deposito, come dettagliatamente indicato dall’offerente nel modello C.3, costituente parte integrante dell’offerta economica.

L’esclusione viene annullata e la Stazione Appaltate dovrà riavviare la procedura di gara provvedendo alla valutazione dell’offerta economica della società ricorrente.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it