Investitori e beneficiari devono inviare, rispettivamente alle Entrate e al ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, i propri dati e l’importo delle donazioni.

Meno tasse per l’impresa che investe in cultura, a patto che rispetti il consueto obbligo di comunicazione dei dati. Quest’anno è il 2 febbraio (il 31 gennaio cade di sabato) l’ultimo giorno utile per l’invio a disposizione di coloro che nel 2014 hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per realizzare progetti nell’ambito della cultura e dello spettacolo.

La comunicazione deve contenere le generalità, comprensive dei dati fiscali, del benefattore, i dati relativi all’ammontare delle erogazioni effettuate nell’anno e i soggetti beneficiari delle donazioni. Va inviata dalle imprese, in via telematica, alle Entrate, tramite il software di compilazione, disponibile sul sito dell’Agenzia.

Stessa scadenza per i beneficiari del progetto, che sono tenuti a comunicare entro il 2 febbraio, esclusivamente al ministero dei Beni culturali, le generalità del “benefattore”, l’importo delle somme ricevute, le attività finanziate (allegando copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto).

Le erogazioni, integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera m), del Tuir, possono essere destinate a Stato, regioni, enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che esercitano la propria attività nel settore dei beni culturali e dello spettacolo. Tali organismi non devono perseguire fini di lucro e il loro atto costitutivo o statuto deve prevedere esplicitamente lo svolgimento di attività culturali.
Entro il 31 marzo, il ministero dei Beni culturali comunicherà l’elenco con i nominativi dei soggetti che hanno effettuato le donazioni e il relativo ammontare.

Ricordiamo che le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie (Art. 59, c. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388), e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (Art. 10, c. 1, lettera l-quarter, D.P.R. 917/1986) rientrano nell’insieme degli oneri sostenuti dal contribuente che possono essere dedotti dal reddito complessivo.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Patrizia De Juliis

 

 

 

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