EquitaliaCartelle di pagamento Equitalia emesse tra il 2001 e il 2009, da giudicarsi nulle e impugnabili perché incomplete del criterio di calcolo sugli interessi di mora, in quanto a rischio anatocismo, come indicato da due sentenze di Cassazione.

 

Migliaia di cartelle Equitalia notificate fra il 2011 e il 2009 potrebbero essere nulle: lo sostiene Federcontribuenti, secondo cui su queste cartelle esattoriali non c’è sufficiente chiarezza sugli interessi di mora applicati. Il punto è il seguente: in base all’articolo 30 del DPR 602/73, sulle somme iscritte a ruolo si applicano interessi di mora al tasso calcolato annualmente con decreto del ministero delle Finanze. Ma nel periodo di tempo indicato (2011-2009) nessun decreto ha fissato i tassi. Non è chiaro, quindi, secondo Federcontribuenti, quali abbia applicato Equitalia nelle cartelle.

 

L’indicazione del tasso, anche in base alla sentenza di Cassazione (n.4516) del 2012, deve essere contenuta nella cartella esattoriale: in caso contrario è nulla. C’è anche una seconda sentenza di Cassazione (7056/2014) a ribadire l’obbligo di motivazione nella cartella di pagamento completo di spiegazione sui criteri di calcolo degli interessi applicati.

 

Risultato: secondo l’associazione di contribuenti, se nella cartella di pagamento non è indicato con chiarezza il tasso di interesse applicato, l’atto è nullo e si può impugnare poichè, in mancanza del dato, il contribuente non è in grado di escludere che siano state applicate forme di anatocismo (interessi sugli interessi).