Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che beneficiano delle agevolazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva hanno tempo fino al 31 marzo per inviare all’Agenzia delle Entrate, attraverso il modello Eas, le informazioni fiscali aggiornate rispetto a quelle precedentemente comunicate. Il regime di favore prevede la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi degli enti associativi (articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), in quanto svolgono attività non commerciale e operano, quindi, senza fini imprenditoriali.
Il modello Eas deve essere trasmesso in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Nel caso in cui i dati precedentemente comunicati subiscano delle variazioni è necessario un nuovo invio, da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. La scadenza in esame, dunque, prevede la comunicazione delle informazioni rilevanti per il fisco (anche quelle non variate), necessarie al controllo dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni (articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008). L’obiettivo primario è contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche.
L’obbligo di ripresentare il modello non sussiste se oggetto di modifica sono:
- i proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (n. 20 del modello)
- i messaggi pubblicitari (n. 21 del modello)
- l’ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello)
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (n. 24 del modello)
- l’ammontare di erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello)
- l’ammontare di contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello)
- il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (n. 33 del modello).
Inoltre, in caso di variazione delle informazioni contenute nelle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale”, non va presentato un nuovo Eas, dal momento che, in tali circostanze, già sussiste uno specifico obbligo di comunicazione tramite appositi modelli.
Sono dispensati dall’adempimento:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25 maggio 1995 – ad esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili, iniziative occasionali di solidarietà)
- i patronati che non svolgono, al posto delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
- le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991)
- le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale
- le Onlus di cui al decreto legislativo 460/1997
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio, i fondi pensione).
I ritardatari possono rimediare, tramite la remissione in bonis, effettuando l’adempimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro, tramite modello F24 (codice tributo “8114”).
Si ricorda che il modello Eas deve essere presentato anche se l’associazione perde i requisiti che danno diritto ai benefici. In questo caso, è necessario compilare l’apposita sezione “perdita dei requisiti” e provvedere all’invio entro 60 giorni.